Imposta unica scommesse, Cassazione ribadisce: ‘Dovuta anche da bookmaker senza concessione italiana’

La Corte di cassazione ribadisce che anche i bookmaker privi di concessione in Italia devono pagare l’imposta unica sulle scommesse.

 

Con una serie di sentenze di stessa data e di contenuto analogo, la Corte di cassazione ribadisce il principio che l’imposta unica sulle scommesse è dovuta anche se il centro trasmissione dati è collegato a un bookmaker estero privo di concessione in Italia.

Nel respingere i ricorsi che erano stati presentati (la Cassazione è l’ultimo organo di giudizio) contro gli avvisi di accertamento per il periodo dì imposta 2016, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Cassazione conferma le tesi delle commissioni tributarie provinciali di riferimento, ossia che “l’imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione; è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se privo di titolo abilitativo; quando l’attività è svolta per conto di terzi, gestore e bookmaker rispondono in solido”.

Inoltre, “la nozione di ‘gestione’ comprende l’attività del titolare del Ctd (messa a disposizione dei locali, ricezione delle giocate, trasmissione dei dati, incasso e pagamento delle vincite), a prescindere dall’assunzione del rischio della scommessa, che resta in capo al bookmaker”. Nel ritenere “pacifico” che il bookmaker estero e i Ctd “operassero senza licenza ex art. 88 Tulps” la Cassazione evidenza che “l’asserita illegittimità del diniego o la liceità penale dell’attività sono giudicate irrilevanti ai fini tributari”.