Il Consiglio di Stato condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a risarcire un operatore: avrebbe dovuto svolgere una verifica autonoma sulla Scia sulla somministrazione di bevande.
Con una sentenza, il Consiglio di Stato, in “parziale riforma della sentenza appellata”, condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a risarcire un totale di 40mila euro a una tabaccheria di Cinisello Balsamo (Milano)rispetto ai 20mila iniziali per i “danni patiti” a causa dalla sua cancellazione dall’elenco Ries (il registro dei soggetti abilitati alla raccolta di gioco pubblico attraverso apparecchi con vincita in denaro).
Il CdS conferma dunque la responsabilità dell’Agenzia, ritenendo che abbia cancellato illegittimamente l’impresa dall’elenco, non verificando correttamente la situazione concreta ma limitandosi a recepire il parere del Comune senza autonoma valutazione.
Respinta invece la richiesta di risarcimento per spese legali e danni morali/psichici, in quanto manca il nesso causale diretto.
LA VICENDA – Adm aveva presentato appello contro la sentenza con cui il Tar Lazio aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria formulata dalla titolare delle tabaccheria in relazione ai danni patiti in conseguenza del provvedimento dell’Agenzia di cancellazione della propria impresa individuale dall’elenco dei soggetti abilitati a svolgere attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
Tale provvedimento era stato annullato da una sentenza del Cds e si era fondato sul fatto che: l’autorizzazione per l’attività di rivendita tabacchi non costituiva titolo autorizzativo per l’installazione di apparecchi e l’assenza di autorizzazione ex art. 86 del medesimo articolato normativo era condizione sufficiente per la cancellazione dall’albo Ries; inoltre in base alle precisazioni pervenute dal Suap del Comune di Cinisello Balsamo era emerso che la signora non aveva un’attività di somministrazione bensì un’attività di tabaccheria con vendita alimentari (bibite), come da Scia del 2020, che si riteneva non potesse avere la funzione di autorizzazione ex art. 86 del Tulps.
Secondo questo Consiglio il provvedimento era illegittimo in quanto: non aveva tenuto conto del fatto che, per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’articolo 86 del Tulps. o dall’art. 158 del regolamento di esecuzione del Tulps, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini dell’art. 86 del Tulps; non aveva motivato la ragione per la quale l’attività di somministrazione di bevande e pastigliaggi presso la tabaccheria sulla base della Scia del 2020 non potesse rientrare nella fattispecie relativa alla somministrazione, solo perché gestita presso un esercizio commerciale deputato anche alla rivendita di tabacchi.
Il Cds aveva quindi, annullato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, facendo salvo il riesercizio del potere, nei limiti conformativi del giudicato. Con provvedimento del 2023 l’Amministrazione aveva comunicato alla ditta di poter procedere alla reiscrizione telematica nell’albo Ries.
Nell’intervenire nuovamente sulla questione a seguito del ricorso presentato da Adm, il collegio osserva infine come il pregiudizio lamentato dalla ricorrente “non costituisca un danno emergente ma un lucro cessante, trattandosi del guadagno patrimoniale netto venuto meno in ragione del provvedimento di cancellazione dall’elenco Ries”.
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