Luoghi sensibili e gioco a Marlengo, Cds: ‘Serve supplemento di verificazione’

Il Consiglio di Stato dispone un supplemento di verificazione nell’ambito della discussione di un ricorso presentato da una sala Vlt di Marlengo (Bz).

 

Con un’ordinanza, il Consiglio di Stato ritiene “necessario un supplemento di verificazione, da effettuarsi nel contraddittorio delle parti che potranno farsi assistere da tecnici di fiducia e che dovrà concludersi, con il deposito della nuova relazione recante chiarimenti specifici e con eventuale allegazione di documenti nuovi, entro e non oltre la data del 15 settembre 2026, fissandosi fin da ora, per il prosieguo del presente processo, l’udienza del 5 novembre 2026″. Così si esprime in riferimento al ricorso presentato da una società, rappresentata legalmente dall’avvocato Geronimo Cardia, che gestiva una sala giochi con Vlt nel Comune di Marlengo (Bolzano) e che, in possesso di un’autorizzazione scaduta nel 2021, si era vista negare il rinnovo, con conseguente ordine di chiudere la sala, in quanto la stessa era a una distanza inferiore a 300 metri dai “luoghi sensibili” previsti dalla normativa provinciale.

La società aveva presentato ricorso al Tar di Bolzano che lo aveva accolto solo in parte, riconoscendo una proroga. Alla sua scadenza, era il marzo del 2023, la società aveva presentato una nuova domanda, respinta dal Comune. Inutile il ricorso al Tar, che l’aveva respinto. La società aveva dunque proposto appello al Consiglio di Stato che con sentenza non definitiva aveva disposto una verificazione tecnica così da accertare se “l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Marlengo e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km”.

Ma la relazione tecnica, del novembre 2025, viene contestata dalla società, con riferimento “allo sviluppo della verificazione e alle conclusioni alle quali è giunto il verificatore”, oltre al fatto che “lo sviluppo delle attività istruttorie si è svolto in assenza del contraddittorio, per come era invece stato stabilito nell’ordinanza che ha disposto la verificazione”. Non solo, si legge nell’ordinanza, “lo stesso verificatore, con comunicazione prodotta in atti il 5 marzo 2026, ha ammesso alcuni possibili errori e si è detta disponibile a riprendere il colloquio tecnico con le parti“.

Il Consiglio di Stato dunque “dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione”.