Il Tar del Lazio respinge la domanda cautelare di un operatore bingo che aveva contestato l’indennità provvisoria del canone fissata da Adm, decidendo in autonomia di corrispondere un importo inferiore.
“La società ricorrente non è legittimata a rideterminare in maniera unilaterale il quantum del canone provvisorio per cui è causa, per il solo fatto di averlo contestato giudizialmente, in quanto ciò è suscettibile di incidere negativamente sulla continuità del rapporto concessorio e sulla tutela dell’interesse pubblico connesso alla raccolta del gioco del Bingo. La condotta assunta dalla società ricorrente, infatti, finirebbe per sottrarre indebitamente al prelievo erariale somme che, a una valutazione prima facie, appaiono ragionevoli e congrue, tenuto anche conto del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti e della complessità dell’istruttoria che Adm sta in proposito conducendo, come emerge anche dalla proposizione, dinanzi al Consiglio di Stato, di un ricorso ex articolo 112, comma 5, c.p.a., come rappresentato da Adm con la propria memoria difensiva del 17 aprile 2026″.
Questo quanto ritiene il Tar del Lazio nel respingere l’istanza cautelare presentata da un operatore bingo che aveva ritenuto eccessivo l’ammontare del canone provvisorio stabilito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a carico dei concessionari in proroga ( 2.8000 euro da corrispondere su base mensile durante il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026), pagandone invece 1.100.
Secondo quanto si legge nell’ordinanza, risulta “prima facie legittima l’escussione della polizza fideiussoria da parte di Adm”.
I giudici ritengono che “la legittimità della determinazione assunta da Adm in ordine alla individuazione della indennità provvisoria mensile da porre a carico dei concessionari non sia inficiata dai vizi prospettati dalla parte ricorrente. Si tratta, invero, di una determinazione che, oltre ad assumere un carattere meramente provvisorio, ha individuato l’indennità di concessione in misura pari all’importo originariamente considerato dal legislatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 636, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale criterio direttivo per accordare la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza negli anni 2013-2014 (tra cui anche quella della società ricorrente)”.







