Corte dei Conti: ‘Comune Campione, risultati amministrazione a chiusura esercizi 2018-2024 non attendibili’

Una delibera della Corte dei Conti ritiene tra l’altro non attendibili i risultati di amministrazione registrati dal Comune di Campione d’Italia alla chiusura degli esercizi 2018-2024.

 

Con una deliberazione sulla procedura di dissesto esercizi finanziari 2018/2022 ed esercizi 2023, 2024 Comune di Campione d’Italia (CO) – articoli 245, comma 3, 250, comma 1, e 265, comma 2, del Tuel, la sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti (che si ordina sia trasmessa tra gli altri al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Como; alla Procura della Repubblica per i profili di competenza oltre che in relazione all’art. 265, comma 4, Tuel, come pure alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, per i profili di competenza) accerta, in termini sintetici, che termini molto sintetici, che il Comune di Campione d’Italia non ha ancora dimostrato un risanamento contabile reale, perché i risultati formalmente positivi sono stati costruiti su bilanci e rendiconti giudicati incompleti, opachi o errati in punti essenziali.

In dettaglio, la Corte dei  Conti accerta:

1) il ritardo nell’approvazione del rendiconto per gli esercizi 2018/2021, 2022 e 2023 (in violazione degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Ministero dell’Interno n. 170676 del 22/12/2021);

2) la mancata compilazione dei Questionari relativi agli esercizi 2021 e 2024 da parte dell’Organo di revisione dell’Ente, funzionali al controllo intestato alla Corte dei conti;

3) l’iscrizione per l’esercizio 2022 dell’anticipazione di tesoreria tra i residui attivi senza alcun fondamento contabile, causa di una sovrastima del risultato di amministrazione e, così, conseguentemente di un’alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente;

4) la mancata valorizzazione delle quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione per tutti gli esercizi precedenti al 2024, come riscontrabile anche dagli Allegati a.1) “Elenco delle risorse accantonate” e a.2) “Elenco delle risorse vincolate” presenti nella banca dati Bdap, circostanza che evidenzia persistenti carenze nella corretta rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione;

5) l’erronea contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) negli esercizi dal 2021 al 2024, in violazione dei principi contabili applicabili, con conseguente alterazione del risultato di amministrazione e compromissione della veridicità e attendibilità della rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente;

6) il mancato accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) per gli esercizi dal 2018 al 2023 (in violazione di una delle prescrizioni (di cui al punto 6.14 dell’Allegato A del decreto del Ministero dell’Interno n. 170676 del 22/12/2021), nonché l’inadeguatezza dell’importo accantonato nell’esercizio 2024, atteso che la quota disponibile registrata (pari a euro 14.732,83) non risulta idonea ad assicurare la copertura integrale dei residui attivi, con il rischio di determinare l’emersione di un disavanzo e di compromettere la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione;

7) l’inadeguatezza dell’accantonamento al Fondo contenzioso, effettuato dall’Ente soltanto a partire dall’esercizio 2024 per un importo pari a euro 30.000,00, somma che appare significativamente sottodimensionata rispetto al valore complessivo della pretesa tributaria circa il mancato versamento dell’ISI da parte del Casinò che vede il Comune chiamato in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente inadeguata copertura del rischio potenziale derivante dal contenzioso in essere;

8) la non corretta rappresentazione nel risultato di amministrazione delle risorse soggette a vincolo di destinazione, atteso che l’Ente ha omesso di imputarle alle corrispondenti quote vincolate, determinando una indebita sovrastima della parte disponibile dell’avanzo e un’alterazione della corretta composizione del risultato di amministrazione, con il concreto rischio di utilizzo di risorse non liberamente disponibili, in violazione degli artt. 195 e 187 del Tuel e dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato 4/2);

9) l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria dal 2018 al 2024 quale forma di indebitamento oltre l’esercizio di competenza, in violazione della disciplina di cui all’art. 222 del Tuel e dei principi contabili applicati di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

10) il mancato rimborso, negli esercizi considerati, del credito pregresso vantato dal Comune nei confronti della società Casinò di Campione S.p.A.;

11) l’assenza di un quadro dai contorni certi che consenta di definire l’onere sui fondi pubblici statali o regionali del servizio sanitario per i cittadini campionesi, il cui importo potrebbe superare il tetto pro-capite di Regione Lombardia così come consentito dall’accordo italo-svizzero, con impatto sulle risorse pubbliche (statali e regionali) dopo la sentenza di annullamento della Dgr n. 6298/2022 da parte del TAR Lombardia;

12) il permanere, allo stato, della sostanziale insufficienza di quanto ricavato con le operazioni di alienazione dei beni demaniali rispetto alla finalità prevista di ripiano della massa passiva oggetto del dissesto;

13) l’erronea imputazione tra le partite di giro di poste proprie della gestione finanziaria, che determina una non corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio, in violazione dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza di cui agli artt. 162 e 193 del Tuel;

14) una rilevante opacità nella rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente testimoniata dalla eccessiva concentrazione nel macro-aggregato di entrate e uscite per conto terzi (pari, nell’esercizio 2024, al 41,8 per cento del totale delle entrate e al 38,7 per cento del totale delle spese), unitamente alla scarsa leggibilità della natura delle operazioni ivi contabilizzate;

15) la non attendibilità dei risultati di amministrazione registrati alla chiusura degli esercizi 2018-2024, in ragione della non corretta determinazione delle poste contabili che concorrono alla formazione del saldo finale, con conseguente alterazione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’Ente e violazione dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza del bilancio previsti dal Tuel e dai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011;

Gli effetti più rilevanti sono quindi tre: correzione obbligatoria dei conti, possibile emersione di un nuovo disavanzo e attivazione di canali di vigilanza e responsabilità verso Procura, Procura contabile e revisori.

La deliberazione della Corte dei Conti