Trasmesso alle Camere lo Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi: si parla anche di giochi e casinò.
Commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato investite del compito di esprimere il loro parere sullo Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi: si parla anche di giochi e casinò, in vista della sua approvazione finale da parte del consiglio dei ministri.
Il testo, che raccoglie e riordina in un unico corpus le citate disposizioni, si occupa anche della materia dei giochi e dei casinò.
I REDDITI DIVERSI – All”articolo 76, dal titolo “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si fa il lungo elenco di quelli che possono essere definiti redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e tra questi figurano “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
I CASINO’ – Di casinò si parla invece in due diversi articoli dello Schema di decreto legislativo.
All’articolo 53 “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 249 legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 390, legge 30 dicembre 2024, n. 207) si evidenzia che non concorrono a formare il reddito, tra gli altri, “le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta”.
Scorrendo più avanti e fermandosi all’articolo 78 su “Premi vincite ed indennità” (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 540, legge 11 dicembre 2016, n. 232), si ricorda poi che “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
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