Arbitrato estinto dal Casinò Campione, le motivazioni della scelta

Il Comune di Campione dà indirizzo al Casinò di estinguere l’arbitrato: una disamina sui fattori che potrebbero avere determinato questa decisione.

 

Anche se era nell’aria, suscita comunque sorpresa la decisione del Comune di Campione d’Italia, presa in consiglio comunale, di ritirarsi dall’arbitrato a firma dell’ex presidente Mario Venditti, considerando la notevole eco mediatica che, solo qualche mese fa, si era generata.

Il sindaco Roberto Canesi ha deciso così di cristallizzare costi che, come emerso nel dibattito politico, potrebbero essere calcolabili in centinaia di migliaia di euro (costi di procedura, parcelle degli avvocati dell’attore e dei convenuti) esponendosi a una potenziale iniziativa dell’autorità (come prospettato dai consiglieri comunali di minoranza) e all’azione risarcitoria già annunciata da alcuni convenuti.

Del resto gli argomenti che hanno probabilmente indotto il Comune a fare “marcia indietro” sull’arbitrato, che si avvia ad essere estinto il 12 aprile, sono consistenti, considerando la forza con la quale sono emersi in consiglio comunale, nell’acceso dibattito degli ultimi mesi.

Tutti temi che, pari pari, costituiscono la principale contestazione dell’imminente processo che verrà celebrato al Tribunale di Como a fine aprile, con il Comune (e il Casinò) parti civili. Vi è ’’interrelazione con le vicende oggetto del procedimento penale per bancarotta pendente in primo grado”, come si legge, infatti, nel parere dei commissari giudiziali del Casinò Campione, Alessandro Danovi e Gianluca Minniti.

Ricordiamo quindi questi argomenti.

Il consigliere comunale Christian Toini, in una seduta di consiglio comunale ormai di qualche mese fa, aveva posto al sindaco, anche verbalmente, tra gli altri, diversi dirimenti quesiti: “1. per quale motivo, nella domanda di arbitrato, il patrimonio netto 2018 è indicato come importo negativo di € 55.689.066,71, mentre nell’attestazione del concordato preventivo 2022 il medesimo valore, alla data del 30 aprile 2018, risulta positivo per € 50.338.469; 2. perché nel parere tecnico affidato al prof. Cortesi non sia stata esaminata la documentazione relativa al concordato preventivo in continuità e alla relativa attestazione di veridicità dei dati aziendali; 3. perché la domanda di arbitrato sostenga che la società avrebbe proseguito l’attività in assenza dei presupposti di continuità sin dal 2012, nonostante il Tribunale di Como abbia invece ammesso la società al concordato in continuità proprio sulla base dell’esistenza di tali condizioni; (…) 8. se sia stata considerata la possibilità che, in caso di esito sfavorevole (e ora di ‘ritiro’ Ndr), possa configurarsi un danno erariale a carico della partecipata o del Comune quale socio unico.”

E lo stesso consigliere Sergio Aureli, ancor prima di acquisire il ruolo di candidato sindaco, aveva evidenziato le criticità, anomalie e rischio di danno erariale dell’azione intrapresa dal Casinò, tra queste la “palese e significativa contraddizione tra i dati finanziari posti a fondamento dell’azione legale intrapresa e gli atti ufficiali che hanno garantito la sopravvivenza del nostro Casinò”. E qui si fa riferimento all’evidenza data dall’esistenza di patrimonio netto largamente positivo come stabilito dal giudice fallimentare.

In realtà la richiesta di arbitrato si fondava soprattutto sulle valutazioni delle curatrici fallimentari, senza tenere conto invece del contributo dell’attestatore indipendente del piano concordatario che ha espresso una posizione diametralmente opposta a quello delle curatrici, e il sopraccitato quesito n.2 di Toini era mirato a far emergere proprio questa contraddizione.

Ma per alcuni convenuti andava valutata anche un’altra criticità: i valori degli “asset” a bilancio sarebbero stati, nell’ipotesi accusatoria delle curatrici, sopravvalutati ma le valutazioni delle curatrici sono riferite a un fallimento, per sentenza, inesistente.
Di conseguenza, nella loro prospettiva, stante la revoca definitiva del fallimento, sono scarsamente utilizzabili i dati che emergono dagli atti della procedura fallimentare e le ricostruzioni nonché le valutazioni degli organi fallimentari, perché il fallimento è stato dichiarato, appunto, inesistente. Ciò in particolare vale per la relazione ex art. 33 legge fallimentari che compendia le attività di maggior rilievo compiute nel caso di specie dalle curatrici.

E le curatrici che, a suo tempo, si erano costituite in giudizio per sostenere la tesi del fallimento, in opposizione a Comune e Casinò, hanno dimostrato di non aver compreso appieno le grandi possibilità di ripresa del casinò, dimostrando un approccio forse eccessivamente “liquidatorio” e “punitivo”, non in linea con i principi del Codice delle Crisi di Impresa.

Infatti con la riduzione del “quantum” da riconoscere al Comune, coerentemente al numero degli abitanti, come principale intervento, considerando che la perdita di fatturato è stata all’incirca pari al “taglio” del costo del personale, l’azienda è immediatamente ripartita, come aveva previsto l’attestatore indipendente del piano concordatario.

Infatti il Casinò ha generato sempre flussi di cassa ampiamente positivi e il margine lordo prima dell’imposta sugli intrattenimenti e del contributo al Comune è stato sempre positivo, nell’ordine dei 20 milioni di euro annui. Senza contare che dal 2015 il Comune beneficia di un intervento dello Stato per i noti problemi legati al cambio, divenuto strutturale dal 2017, del valore sino a 10 milioni di euro all’anno.

Ma molte altre sono le ragioni che possono avere consigliato un “cambio di strategia” sul tema dell’arbitrato. Sempre nell’attesa che il Tribunale di Como sciolga la riserva, che pare essere fatto imprescindibile per ogni futura azione del Casinò, e che potrebbe dare importanti risposte su questa intricata vicenda. Lo ricordano i consiglieri Simone Verda e Gianluca Marchesini sottolineando che “nessuno ha obbligato la società ad andare in arbitrato per ‘azioni di responsabilità’” e che risulterebbe loro che “il Tribunale di Como dal 15.12.25 si sia riservato senza sciogliere ancora ad oggi la riserva in merito al concordato”.

È plausibile quindi che si sia considerato centrale, “la non agevole individuazione del nesso causale tra le condotte contestate e il possibile danno provocato e, infine, le difficoltà di una compiuta quantificazione dei danni asseritamente imputabili ai convenuti”, come precisano nella relazione i commissari giudiziali.
Infatti la società (mai fallita) ha già rimborsato, come recentemente dichiarato dai commissari, tutti i debiti privilegiati, e sta per pagare 12,5 milioni di euro di debiti chirografari. La prospettiva del pagamento integrale di tutti i debiti nell’arco di pochi anni è dunque concreta. E in più non vi è stata alcuna concreta erosione del patrimonio netto.

Va poi ricordato che la posizione del Comune non è quella di un creditore ma di un investitore, apportatore di capitale di rischio, al fine di meglio soddisfare i creditori, attraverso la liquidità creata con la rinuncia di parte del comunque abnorme e palesemente eccessivamente oneroso contributo, gravante sul casinò, del decennio scorso (anche 70 volte quello attuale per un singolo anno). Questa posizione del Comune di investitore e non creditore, è emerso chiaramente di fronte al giudice fallimentare e richiamato da una recente sentenza proprio della Corte dei Conti.

Resta comunque incomprensibile questa ostinazione iniziale verso gli ex amministratori (compresi degli eredi, difesi dall’avvocato Aldo Turconi) nello scegliere il costosissimo strumento dell’arbitrato: se gli ex amministratori avessero “gettato la spugna” negli esercizi precedenti agli attuali, rinunciando a lottare per la continuità aziendale, oggi il paese sarebbe probabilmente “morto”. O sarebbe stata realizzata la prospettiva della privatizzazione, che, comunque, doveva passare per il fallimento della società attuale, come proposto dai molti che avevano sposato questa politica.
Eventualità, il fallimento, però, bene ricordarlo, mai verificatasi sotto il profilo giuridico.

E poi parliamo di un aspetto centrale che riguarda l’operato di vecchi e nuovi amministratori.
L’azienda pre-fallimento aveva un margine al lordo di contributo al Comune e Isi (circa 21 milioni di euro come indicato dallo stesso piano in continuità) maggiore rispetto a quello medio dell’azienda dopo la riapertura del 2022. L’azienda ha poi dichiarato la propria incapacità, anche per la oggettiva difficoltà di implementazione del piano in ogni sua area aziendale, di centrare l’obiettivo di 75 milioni di fatturato per il prossimo anno, previsto dal piano in continuità stesso.

Ma il Casinò per anni si era attestato su fatturati ben oltre i 90 milioni di euro, come primo casinò in Italia per ricavi di gioco, non in posizione di coda, come nel 2025.

L’analisi aziendale è semplice: il fatturato si è ridotto di circa 35/40 milioni di euro (rispetto alla seconda metà del decennio scorso) e il costo del personale di una cifra all’incirca analoga. Con la conseguenza che il contributo attuale, inferiore al milione di euro, sarebbe stato agevolmente pagato anche dall’ azienda del periodo ante-fallimento, come il rimborso dei debiti generati, come primo fattore, da un contributo al Comune fissato da una norma sino a 66 milioni di franchi, oggi 70 milioni di euro annui.
Ma nell’azienda precedente al fallimento poi revocato, i livelli retributivi, che comunque garantivano un margine lordo (prima di contributo al Comune e Isi) non inferiore a quello attuale, erano allineati al mercato del lavoro svizzero, con maggiore gratificazione e motivazione dei lavoratori. Da qui la polemica attuale proprio sul tema retributivo al Casinò.

In questa vicenda, dove vi sono accadimenti che ormai risalgono a un decennio fa (i commissari parlano di “risalenza delle vicende” evidentemente significativa), come la denuncia del 2016 per peculato (poi totalmente negato dalla Corte di Cassazione) posta alla base della richiesta di fallimento, se vi è un fatto positivo è dato, appunto, dalla evidenza ormai “storica” dei molti fatti legati alla crisi di Campione. E un osservatore attento non può non rilevare come il margine lordo (prima di contributo al Comune e Isi) in valore assoluto della società definita “decotta” sia stato analogo, e anche superiore, a quello della società “risanata”. Nella oggettiva difficoltà aziendale di riportare il fatturato almeno vicino ai livelli precedenti, si è creata una contradditoria situazione per cui gli ex amministratori sarebbero accusati di mala gestio, avendo avuto il patrimonio netto positivo, coma da sentenza che ha omologato il piano in continuità, e un’Ebitda (margine lordo prima di contributo al Comune e Isi), in valore assoluto, anche maggiore di quello dell’azienda ripartita nel 2022. E i debiti verso il Comune? Tecnicamente, come detto, non si dovrebbe nemmeno parlare di debiti (e quindi di “buco”) essendo conferimenti liquidi di capitale di rischio, legati alla rinuncia parziale di un credito, comunque palesemente abnorme e eccessivamente oneroso.

È quindi chiaro come i prossimi mesi saranno veramente interessanti nel chiarire le diverse posizioni. E a spiegare le molte contraddizioni emerse.