La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ìAgenzia delle dogane contro una società di scommesse collegata ad un book estero ma che si era regolarizzata e ora otterrà il rimborso.
La Corte di Cassazione (Sez. 5), con ordinanza del 10 febbraio 2026 (pubbl. 29/03/2026), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza favorevole a Easyworld Ltd sul rimborso di somme versate nella procedura di regolarizzazione ex art. 1, c. 643 L. 190/2014. La Corte ha confermato l’efficacia vincolante della precedente pronuncia di legittimità, riconoscendo la legittimazione della società a chiedere il rimborso e la natura fiscale dell’acconto di €10.000 per punto di raccolta; ha inoltre ribadito il diritto al rimborso degli €80.000 relativi a punti rinunciati. ADM è stata condannata alle spese e a pagare €5.000 per responsabilità aggravata.
La vicenda trova quindi la sua fine dopo 12 anni di dibattimenti. In effetti la materia è il rimborso delle somme versate nella procedura di regolarizzazione ex art. 1, c. 643 L. n.190/2014 (acconti €10.000 per ciascun punto di raccolta; complessivo contestato e rimborsi richiesti); questioni su legittimazione, natura dell’acconto, diritto al rimborso degli €80.000 per punti rinunciati, retrodatazione delle date di inizio attività.
Easyworld aveva presentato istanza di rimborso (diniego ADM) e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’ha accolto parzialmente. La Commissione Regionale però ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha rigettato quello incidentale (diniego rimborso legittimo).
La Cassazione (sent. n. 11948/2024) aveva già cassato in parte la decisione e rinviato; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (diversa composizione) ha poi rigettato l’appello ADM e l’appello incidentale. ADM ricorre nuovamente in Cassazione (tre motivi). Easyworld resiste.
Quali sono i motivi del rigetto? Questioni già decise: la Cassazione richiama la propria pronuncia n. 11948/2024 che ha già risolto le principali questioni favorevoli a Easyworld (legittimazione del bookmaker, natura fiscale dell’acconto, diritto al rimborso degli €80.000).
Perciò ADM non può rimettere in discussione in sede di rinvio questioni di diritto già esaminate e definite. Principio di cosa giudicata / parità del giudicato: le questioni risolte dalla precedente sentenza di legittimità con rinvio producono effetti vincolanti nel giudizio di rinvio e non possono essere riaperte salvo i casi di ius superveniens (non verificati).
Il ricorso ADM è rigettato e l’Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio (compenso professionale €18.000 + oneri) e, per mala fede/colpa grave ex art. 96 c.p.c., al pagamento di €5.000 a favore di Easyworld.
La pronuncia conferma il diritto al rimborso riconosciuto precedentemente in favore della società per le somme non dovute (come delineato nella precedente giurisprudenza favorevole).
Foto Avvocato Mandico





