Cassazione: chiusa la vicenda Easyworld, confermato il rimborso dopo la regolarizzazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ìAgenzia delle dogane contro una società di scommesse collegata ad un book estero ma che si era regolarizzata e ora otterrà il rimborso.

 

La Corte di Cassazione (Sez. 5), con ordinanza del 10 febbraio 2026 (pubbl. 29/03/2026), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza favorevole a Easyworld Ltd sul rimborso di somme versate nella procedura di regolarizzazione ex art. 1, c. 643 L. 190/2014. La Corte ha confermato l’efficacia vincolante della precedente pronuncia di legittimità, riconoscendo la legittimazione della società a chiedere il rimborso e la natura fiscale dell’acconto di €10.000 per punto di raccolta; ha inoltre ribadito il diritto al rimborso degli €80.000 relativi a punti rinunciati. ADM è stata condannata alle spese e a pagare €5.000 per responsabilità aggravata.

La vicenda trova quindi la sua fine dopo 12 anni di dibattimenti. In effetti la materia è il rimborso delle somme versate nella procedura di regolarizzazione ex art. 1, c. 643 L. n.190/2014 (acconti €10.000 per ciascun punto di raccolta; complessivo contestato e rimborsi richiesti); questioni su legittimazione, natura dell’acconto, diritto al rimborso degli €80.000 per punti rinunciati, retrodatazione delle date di inizio attività.

Easyworld aveva presentato istanza di rimborso (diniego ADM) e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’ha accolto parzialmente. La Commissione Regionale però ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha rigettato quello incidentale (diniego rimborso legittimo).

La Cassazione (sent. n. 11948/2024) aveva già cassato in parte la decisione e rinviato; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (diversa composizione) ha poi rigettato l’appello ADM e l’appello incidentale. ADM ricorre nuovamente in Cassazione (tre motivi). Easyworld resiste.

Quali sono i motivi del rigetto? Questioni già decise: la Cassazione richiama la propria pronuncia n. 11948/2024 che ha già risolto le principali questioni favorevoli a Easyworld (legittimazione del bookmaker, natura fiscale dell’acconto, diritto al rimborso degli €80.000).

Perciò ADM non può rimettere in discussione in sede di rinvio questioni di diritto già esaminate e definite. Principio di cosa giudicata / parità del giudicato: le questioni risolte dalla precedente sentenza di legittimità con rinvio producono effetti vincolanti nel giudizio di rinvio e non possono essere riaperte salvo i casi di ius superveniens (non verificati).

Il ricorso ADM è rigettato e l’Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio (compenso professionale €18.000 + oneri) e, per mala fede/colpa grave ex art. 96 c.p.c., al pagamento di €5.000 a favore di Easyworld.

La pronuncia conferma il diritto al rimborso riconosciuto precedentemente in favore della società per le somme non dovute (come delineato nella precedente giurisprudenza favorevole).

Foto Avvocato Mandico