Tar Campania: accolto ricorso operatore cancellato da elenco raccolta di gioco, risarcimento da verificare

Il Tar Campania ha accolto un ricorso contro un provvedimento Adm che aveva cancellato l’esercizio pubblico dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco e dispone l’analisi tecnica per eventuale risarcimento.

Il Tar Campania ha accolto il ricorso di un’edicola contro il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  (il MEF non si è costituito) che aveva cancellato l’esercizio pubblico dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco (provvedimento ADM prot. n.70398/05.11.2015), annullato con decreto del Presidente della Repubblica e parere del Consiglio di Stato (accoglimento ricorso straordinario, decreto 12/11/2018).

Il ricorrente aveva richiesto anche un risarcimento danni per la cancellazione e il Tar Campania ha disposto una verificazione contabile pubblica e qualificata, con ruolo dell’Agenzia delle Entrate come organo verificatore, perché solo mediante analisi dei flussi giustificativi (documenti ADM, contratti, incassi comunicati dai concessionari, fatture, spese) si potrà stabilire l’effettiva perdita subita dall’impresa.

Il caso è riaperto

Per i giudici la domanda risarcitoria è fondata su esigenze probatorie tecniche: il Tribunale ritiene necessario acquisire dati contabili e amministrativi certi per valutare il danno, posto che l’annullamento del provvedimento amministrativo non comporta automaticamente la quantificazione del danno.

Il Tar ha valorizzato il parere del Consiglio di Stato che ha già accertato vizi istruttori e motivazionali dell’atto cancellato, ma sottolinea che la responsabilità risarcitoria e la quantificazione del danno richiedono un accertamento tecnico‑contabile specifico.

I fatti

Il provvedimento impugnato aveva disposto la cancellazione motivandola con l’installazione di un numero di apparecchi superiore a quello consentito in rapporto alla superficie utile del locale (sopralluogo che indicava 19 mq invece dei 31 dichiarati).

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fu accolto (decreto 12/11/2018) con parere del Consiglio di Stato che rilevò vizi dell’istruttoria, illogicità della motivazione e violazione del principio di tipicità delle sanzioni (mancanza di metodologia di calcolo, esclusione delle superfici non destinate alla vendita non documentata).

In conseguenza dell’annullamento, la ricorrente chiede ora il risarcimento dei danni (lucro cessante e danno emergente) quantificati in non meno di €30.000, fornendo dati contabili riferiti al triennio 2013-2015.

L’esito

Come detto è stata disposta la verificazione contabile tecnica affidata al direttore della Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate; udienza fissata per il prosieguo al 3 dicembre 2026.

Tuttavia il Tar non ha formulato decisione definitiva sul risarcimento: ordina l’istruttoria necessaria per la prova del danno.

La procedura prevede pieno contraddittorio e possibilità di nominare consulenti tecnici per le parti.

Esito favorevole sul piano del riconoscimento dei vizi dell’atto (ragion per cui la causa prosegue), ma l’effettivo risarcimento dipenderà dai risultati della verifica contabile (e dalla prova del nesso causale e della misura del danno).

Foto Juorno