Cassazione respinge i ricorsi di due condannati per frode sportiva e scommesse illegali

La suprema Corte conferma le sentenze dei tribunali di Napoli che avevano condannato per combine e scommesse illegali due soggetti legati alle operazioni di clan mafioso.

 

La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze del Tribunale di Napoli e della Corte d’appello di due soggetti condannati per reati connessi a frodi sportive e aggravante di favoreggiamento a associazione mafiosa (art. 416‑bis.1 c.p.).

In particolare le accuse vertevano su partite/operazioni sportive esplicitamente indicate come oggetto delle combine. Specie in Modena‑Avellino, citata al punto 2.2 come la “nuova” scommessa di cui uno degli accusati aveva il compito di riferire la fattibilità ad un clan mafioso. Una sorta di intermediario, quindi.

I due hanno proposto poi ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27/03/2025, che aveva confermato la condanna (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di €1.500 ciascuno) per i reati contestati con riferimento agli artt. 81, cpv., 110 c.p., 1 commi 1 e 2 l. n. 401/1989, 416‑bis.1 c.p. (aggravante per avere agevolato associazione mafiosa).

Motivi di ricorso

Il primo ricorso censurava sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416‑bis.1 c.p.; contestava la mancanza del dolo specifico di voler agevolare l’associazione mafiosa, sostenendo che la condotta fosse finalizzata solo a favorire soggetti e che il suo ruolo fosse marginale.

Il secondo era articolato in tre parti dalla violazione artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione: método narrativo illogico, confusione ruoli, rivalutazione episodica alla contestazione della qualificazione come “concorso morale”/responsabilità per posizione: critica alla ricostruzione che gli attribuirebbe rilievo penale per il solo ruolo di capo. Infine una presunta contraddittorietà rispetto alla posizione di un altro imputato.

Valutazione della Corte di Cassazione (motivi per cui i ricorsi sono inammissibili)

Principio generale: il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e non limitarsi a riprodurre motivi già proposti in appello; i motivi devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno.

L’altro ricorso è inammissibile perché riproduce pedissequamente le stesse doglianze già sollevate in appello senza svolgimento critico specifico.
La Corte d’appello aveva motivatamente rilevato elementi concreti attribuendo al Russo partecipazione attiva (presenza a riunioni, compiti di raccordo, conoscenza provenienza denaro); la Cassazione ritiene la motivazione congrua e in linea con orientamenti (Sez. U., Chioccini) secondo cui l’aggravante può comunicarsi al concorrente consapevole della finalità agevolatrice perseguita da altro compartecipe.
L’argomento sull’insufficiente idoneità oggettiva dell’apporto è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione fattuale e della giurisprudenza richiamata.
Parte delle censure sono inammissibili perché richiedono rivalutazione del materiale probatorio (attività riservata ai giudici di merito) e quindi non consentita in sede di legittimità. Altre doglianze sono manifestamente infondate o non specificamente confrontate con la motivazione della Corte territoriale. La sentenza di merito documenta elementi concreti (es. tesoriere che fornisce i fondi, presenze agli incontri decisivi) che giustificano la ricostruzione della finalità agevolativa e del contributo.

Esito

Come detto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i condannati dovranno pagare le spese processuali oltre al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di €3.000,00 per ciascun ricorrente ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

Confermata applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Chioccini) sulla natura soggettiva dell’aggravante 416‑bis.1: è sufficiente la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità agevolativa perseguita da altro compartecipe; non è richiesto che il fine sia esclusivo né che l’agevolazione sia poi concretamente realizzata.
Richiamata la rilevanza dei limiti all’ammissibilità in Cassazione: divieto di mera riproduzione dell’appello e divieto di rivalutazione del fatto/prove.