Tar Lazio: respinto il ricorso di alcuni noleggiatori Awp sulla tassa 2015 da 500 milioni

Alcune società di noleggio Awp si sono viste respingere il ricorso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sia per la legittimità della fissazione della tassa sia perché tra noleggiatori e concessionari i giudici che devono decidere sono quelli ordinari.

 

Come si era già espresso il Consiglio di Stato, e dopo le proposte del Governo di sistemare le cose con i concessionari, anche il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcune società che svolgono l’attività di noleggio delle slot con vincita in denaro (Awp) contro le società che gestiscono la rete per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno dichiarato il ricorso in parte inammissibile — per la parte che impugna le note dei concessionari, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario — e lo hanno respinto totalmente per il resto. In conseguenza, il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15/01/2015 non è stato annullato (sentenza Sez. II, ric. n. 4423/2015).

Le società ricorrenti chiedevano l’annullamento del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076/RU del 15/01/2015, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 649 della L. 190/2014, relativo alla ripartizione del contributo straordinario per apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. Richiedevano inoltre l’annullamento delle note unilaterali inviate dai concessionari nei giorni 21, 23 e 26 gennaio 2015, con le quali veniva quantificata la quota da addebitare ai gestori e proprietari di Awp e si modificavano unilateralmente i contratti di raccolta.

I fatti essenziali delineano che la ricorrente — nella sua veste di gestore o proprietario di apparecchi Awp — impugnava il decreto dell’ADM e le note dei concessionari, che avevano chiesto il riversamento pro quota del contributo straordinario di 500 milioni di euro disposto dalla L. 190/2014 per l’anno 2015. La norma primaria, la L. 190/2014, aveva infatti stabilito la somma complessiva di 500 milioni di euro da ripartire tra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi riferibili alla data del 31/12/2014, e aveva demandato all’Agenzia la ricognizione del numero di apparecchi e la determinazione delle modalità di versamento. Sulla scorta di ciò, i concessionari, dopo l’adozione del decreto direttoriale, inviarono note ai gestori per ottenere il rimborso pro quota dell’onere.

Successivamente intervenne una novella, l’art. 1, commi 920‑921 della L. 208/2015, che abrogò la misura a decorrere dal 2016 e interpretò che, con riferimento al 2015, la riduzione dovesse essere ripartita fra tutti gli operatori della filiera in misura proporzionale alla distribuzione del compenso in base agli accordi contrattuali già in vigore, senza possibilità di rinegoziazione. Il procedimento giudiziario era stato avviato nel 2015 e aveva subito sospensioni e rinvii in relazione a pronunce del Consiglio di Stato e a ricorsi per Cassazione; il TAR ha infine riassunto il giudizio e lo ha portato a decisione.

Le motivazioni della decisione si articolano su tre punti principali. In primo luogo, il tribunale ha dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. La domanda volta ad ottenere l’annullamento delle note dei concessionari è stata riconosciuta come materia attinente a rapporti privatistici inter partes, ossia a contratti tra concessionari e gestori: tali controversie, secondo il TAR, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, sicché la parte del ricorso che impugnava le note private dei concessionari è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

In secondo luogo, il tribunale ha respinto la doglianza relativa al decreto dell’ADM, ritenendola infondata. L’art. 1, comma 649 della L. 190/2014 attribuiva all’Agenzia il compito di ricognire il numero di apparecchi (Awp e Vlt) e di stabilire le modalità di versamento per la quota complessiva di 500 milioni di euro. Il decreto direttoriale ha svolto tale ricognizione e ha ripartito la somma in maniera proporzionale rispetto al numero di apparecchi, come previsto dalla norma primaria; pertanto il TAR ha ritenuto che il decreto si sia mantenuto nei limiti della delega legislativa e non abbia ecceduto i poteri conferiti. Sotto questo profilo, le censure articolate dalle ricorrenti — di carenza o eccesso di potere, di illogicità o di irragionevolezza — non sono state ritenute fondate.

In terzo luogo, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ricorrenti è stata anch’essa respinta come manifestamente infondata. Le censure di violazione dell’art. 23 della Costituzione in relazione alla riserva di legge tributaria, degli articoli 3 e 53 (principi di capacità contributiva e di uguaglianza), nonché degli articoli 41 e 42 (limiti all’iniziativa economica e presunta espropriazione), sono state ritenute prive di fondamento. Il tribunale ha osservato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei presupposti e della misura delle imposte indirette straordinarie; inoltre la novella interpretativa (comma 921 della L. 208/2015) ha limitato l’incidenza del tributo al solo anno 2015 e ha disposto la ripartizione interna proporzionale ai compensi contrattuali, attenuando le criticità dedotte.

Il TAR ha concluso che non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente una espropriazione, né è stata fornita prova dell’insostenibilità economica del tributo a carico della ricorrente.