Corte costituzionale, la sentenza su Daspo antirissa aggravato e giochi e scommesse clandestini in Senato

La Corte costituzionale trasmette in Senato una sentenza relativa all’illegittimità di un articolo di una legge del 2017 che escludeva dal campo di applicazione i giochi e le scommesse clandestini.

 

La Corte costituzionale ha trasmesso al Senato due sentenze, una delle quali fa esplicito riferimento al settore dei giochi e delle scommesse clandestini. Si tratta della sentenza n. 20 del 12 gennaio 2026, depositata il successivo 24 febbraio 2026, con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive). La sentenza è stata deferita alla prima e alla seconda commissione permanente di Palazzo Madama.

La sentenza riguarda il divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell’intera provincia, noto come “Daspo antirissa aggravato”. Questa misura è stata adottata nei confronti di chi sia stato sottoposto a una precedente misura di prevenzione ancora efficace. In proposito, la Corte ha stabilito che la disciplina prevista per il “Daspo antirissa” è compatibile con la normativa vigente e può essere applicata in situazioni di emergenza pubblica.

Nella sentenza la Corte di costituzionale considera che il legislatore, fin dall’introduzione dell’art. 13-bis censurato, ha assoggettato a
convalida da parte dell’autorità giudiziaria il provvedimento applicativo del cosiddetto “Daspo antirissa” soltanto nei casi in cui il questore avesse prescritto anche l’obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o comando di polizia, nel rispetto della giurisprudenza di
questa Corte maturata su analoga prescrizione (sentenze n. 193 e n. 143 del 1996).
Ciò è avvenuto per effetto del comma 5 dello stesso art. 13-bis, attraverso il rinvio alla disciplina, in quanto compatibile, recata dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), secondo i quali il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza è immediatamente trasmesso al procuratore della Repubblica, che, entro 48 ore, decide se chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari. A quest’ultimo competono altre 48 ore per provvedere, a pena di cessazione dell’efficacia della misura.

Nel dispositivo della sentenza, la Corte costituzionale dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

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