Maxi tassa sulle slot, raffica di sentenze del Tar Lazio: respinti i ricorsi delle società della filiera

Respinti i ricorsi di diverse società di gestione Awp. Le contestazioni sui rapporti economici con le concessionarie vanno al giudice ordinario.

Il capitolo amministrativo della cosiddetta “tassa da 500 milioni” sulle slot machine si chiude con una serie di pronunce tutte nella stessa direzione. Il Tar del Lazio, con più sentenze pubblicate il 23 febbraio 2026, ha respinto i ricorsi presentati da diverse società attive nella gestione di apparecchi Awp contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la validità del decreto che nel 2015 aveva dato attuazione al contributo straordinario imposto al settore.

Al centro della vicenda c’è il decreto direttoriale del 15 gennaio 2015 con cui l’Adm aveva quantificato e ripartito tra i concessionari la somma complessiva di 500 milioni di euro prevista dalla legge di stabilità per quell’anno. Il criterio scelto dal legislatore era semplice: ciascun concessionario doveva versare una quota proporzionale al numero di apparecchi Awp e Vlt collegati alla propria rete al 31 dicembre 2014. L’Agenzia si era limitata a effettuare la ricognizione numerica e a disciplinare le modalità di pagamento.

Le società ricorrenti avevano sostenuto che quel meccanismo avesse effetti distorsivi, soprattutto perché non teneva conto della diversa redditività tra le varie tipologie di apparecchi e perché, nei fatti, parte dell’onere era stata trasferita sui gestori attraverso richieste economiche avanzate dalle concessionarie. Da qui l’impugnazione sia del decreto amministrativo sia delle comunicazioni di addebito ricevute.

Il Tar ha operato una distinzione netta. Le contestazioni relative alle richieste di pagamento formulate dalle concessionarie non possono essere esaminate dal giudice amministrativo, poiché attengono a rapporti contrattuali tra soggetti privati. Per questa parte i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con la precisazione che eventuali controversie sul riparto interno dei costi dovranno essere affrontate davanti al giudice ordinario.

Diverso il giudizio sul decreto di Adm Secondo i magistrati amministrativi, il provvedimento si è mosso entro i confini tracciati dalla legge, che individuava chiaramente presupposto, ammontare e criterio di distribuzione del contributo. Non spettava all’Agenzia introdurre correttivi o distinguere tra Awp e Vlt sulla base della redditività: il parametro numerico era stabilito direttamente dal legislatore.

Respinte anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle società. Il Tar richiama l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia tributaria, soprattutto quando si tratta di misure straordinarie motivate da esigenze di finanza pubblica in un settore regolato e soggetto a concessione statale. Non è stata ritenuta dimostrata una compressione concreta della libertà d’impresa né una violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Le sentenze ricordano inoltre che la disciplina è stata successivamente modificata: il contributo è stato trasformato in misura una tantum limitata al solo 2015 e sono stati chiariti i criteri di riparto all’interno della filiera. Un elemento che, secondo il Collegio, ridimensiona ulteriormente l’impatto della misura contestata.

Il Tar ha infine escluso la necessità di sospendere i giudizi in attesa degli sviluppi in Cassazione, ritenendo la vicenda sufficientemente definita anche alla luce delle precedenti decisioni del Consiglio di Stato.