Scommesse ippiche: la Cassazione respinge il ricorso del Masaf, le Regioni hanno diritto ai proventi dei concessionari

Un lunghissimo iter giudiziario durato circa 25 anni e finito in Corte di Cassazione: in ballo 2,3 milioni di euro spettanti alle regioni dalle quote dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche: respinto il ricorso del Masaf contro la Regione Toscana.

 

Dopo 25 anni di contenzioso tra Masaf, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Toscana, la Corte di Cassazione con Ordinanza, Sez. I, n. 3778/2026, ha rigettato il ricorso del ministero ribadendo il criterio che fa ricadere davanti al giudice ordinario le controversie per somme dovute quando non siano in gioco provvedimenti amministrativi di carattere decisorio modificativo delle spettanze.

I fatti

In pratica la Regione Toscana ha diritto a ricevere la quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche. All’epoca dei fatti c’era l’UNIRE e l’ente locale ottenne un decreto ingiuntivo per la quota di questi proventi per un importo di oltre 2,3 milioni di euro nella misura ripartita tra tutte le regioni.

Lunghissimo l’iter che si è sviluppato lungo più gradi di giudizio dal Tribunale alla Corte d’appello di Firenze che aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario e respinto l’appello del Ministero. Il Masaf ha poi proposto ricorso per cassazione.

L’analisi giuridica

Quali erano le questioni giuridiche? La prima è se la controversia debba essere devoluta al giudice amministrativo o al giudice ordinario (natura della pretesa: diritto soggettivo vs interesse legittimo e ruolo di atti amministrativi). Cruciale l’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. 29/10/1999 n. 449 e norme secondarie (Decreto ministeriale e Decreti di riparto): se l’obbligo di pagamento fosse condizionato all’effettivo introito delle somme dai concessionari (cioè dipendente da provvista) oppure costituisse obbligazione esigibile una volta stabilita la misura con atto ministeriale.

Quali sono state le argomentazioni della Corte di Cassazione? Il ricorso del Ministero che sosteneva un mutamento giurisprudenziale che avrebbe riaperto la questione di giurisdizione è stato respinto. La Corte richiama la distinzione tra vero overruling (l’abbandono di un indirizzo precedentemente accolto da parte di una corte abilitata a enunciare dei principi di diritto in grado di vincolare gli altri giudici), imprevedibile e radicale, e interpretazioni successive non del tutto inattese; dunque il passaggio in giudicato della questione è stato correttamente valorizzato dal giudice di merito.

A livello di Giurisdizione la Cassazione conferma l’orientamento che, in mancanza di provvedimenti amministrativi di modifica/revoca che incidano sulla misura o attribuzione del contributo, la controversia attiene a diritti soggettivi esigibili e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Qui la mancata corresponsione discendeva dall’effettivo mancato versamento da parte dei concessionari, non da una nuova discrezionalità amministrativa; dunque giurisdizione ordinaria è corretta.

La Corte ritiene legittima l’interpretazione del giudice di merito secondo cui la quantificazione stabilita dal Ministero (o dai decreti) vincola l’ente erogatore e non lascia una discrezionalità al momento dell’esecuzione del pagamento. L’esistenza di strumenti (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) volti a garantire la provvista rafforza la valutazione della Corte sulla esigibilità della somma.

Gli effetti dell’ordinanza

Con il rigetto del ricorso del Ministero è stata confermata la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva dato ragione alla Regione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (importo liquidato indicato).

Confermato il principio secondo cui, una volta che la quantificazione dei contributi/regalie è formalmente stabilita dall’atto previsto dalla normativa (con il coinvolgimento Stato‑Regioni ove previsto), l’ente erogatore non può sottrarsi all’obbligo per mere questioni di incasso salvo prova robusta della mancanza effettiva di provvista. Ribadito il criterio che fa ricadere davanti al giudice ordinario le controversie per somme dovute quando non siano in gioco provvedimenti amministrativi di carattere decisorio modificativo delle spettanze.

Foto AvvocatoMandico