Tar Lazio: triangolo sui luoghi sensibili tra Questura di Roma e due sale gioco

Una società che gestisce una sala gioco terza in un provvedimento della Questura e del Comune di Roma che ha negato la licenza ad un altro ricorrente per presenza di luoghi sensibili ha ottenuto l’accesso agli atti dal Tar Lazio.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l’istanza di accesso ai dati di una società di gioco terza in un provvedimento della Questura di Roma dello scorso settembre 2025 che aveva rigettato le istanze della ricorrente per il rilascio definitivo delle licenze ex art. 88 TULPS (bingo) e per la gestione di congegni VLT ex art. 110, co. 6, lett. b). La motivazione era la presunta vicinanza di “luoghi sensibili” e per questo gli atti connessi sono stati impugnati tra cui il Regolamento comunale sulle sale giochi.

La ricorrente rappresentata dall’avvocato Geronimo Cardia ha impugnato gli atti contro la Questura di Roma, il Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Roma Capitale.

In pratica la Questura aveva respinto le istanze di titoli autorizzatori per locali ubicati a Roma con motivazione basata sull’esistenza di luoghi sensibili nelle vicinanze. Nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario si è formata la controversia; successivamente, altra società (terza rispetto al ricorso) — titolare di una concessione di sala bingo ubicata “nelle immediate vicinanze” — ha depositato istanza in giudizio lo scorso 23 gennaio chiedendo di accedere al fascicolo telematico in quanto interessata.

Nell’ordinanza cautelare/procedurale il Tribunale non ha deciso sul merito del rigetto delle licenze ma sulla richiesta di accesso al fascicolo telematico da parte della terza società istante. Il Collegio, dopo aver ascoltato le parti e verificato – anche se “in astratto” – il requisito della vicinanza della sala gestita dalla terza società rispetto ai locali oggetto del giudizio, ritiene che sussista interesse a consultare il fascicolo; pertanto, ai sensi delle regole tecniche del PAT (art. 17, comma 3), autorizza l’accesso telematico al fascicolo del giudizio R.G. 12557/2025.

La terza società potrà quindi consultare il fascicolo telematico per poter seguire e valutare il procedimento. Tuttavia l’istruttoria sul merito delle licenze rigettate rimane pendente e non è stata esaminata. Il provvedimento è essenzialmente di natura interlocutoria e di tutela della partecipazione di terzi interessati; prevede anche misure di riservatezza per dati sensibili.