Gioco illegale da postazioni telematiche, la Cassazione: ‘Tributi dovuti’

Secondo i controlli della Guardia di Finanza quattro apparecchi non erano collegati alla rete statale di raccolta.

“L’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, c.d. decreto Balduzzi, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012, operata dalla sentenza Corte cost. n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale in quanto essa si fonda sull’applicazione dell’art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190”. È il principio che emerge nell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso – integralmente – presentato dal titolare di una ditta individuale che ha cessato la sua attività per impugnare l’avviso di accertamento, riferito a operazioni di gioco realizzate nell’anno 2015, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato della Sicilia.

La Corte di Cassazione rimarca come l’avviso di accertamento si fondava su controlli della Guardia di Finanza secondo cui “erano stati rinvenuti quattro apparecchi della tipologia postazioni telematiche, ovvero totem o personal computer, finalizzati al gioco a vincita in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”.

Per la Corte di Cassazione la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria risulta legittima in diritto oltre che fondata in fatto “alla luce della persistenza del sostrato normativo – diverso da quello dichiarato incostituzionale – che la sorregge”.

“Ritiene il Collegio – si prosegue – che essa resti salva alla luce dell’art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190 del 2014, ai sensi del quale il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Tulps), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) …. b) per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps], dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio; tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della Consulta”.