Due ricorsi respinti dai giudici del Tar Toscana per la sospensione della raccolta di gioco imposta dalla Questura di Arezzo ad una sala scommesse che era frequentata da pregiudicati e dove si erano verificate risse.
Il Tar Toscana ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Questura di Arezzo, fondata su ripetuti accertamenti di Polizia che descrivevano un betting shop come abituale ritrovo di persone con precedenti e teatro di risse e per questo aveva sospeso l’attività di raccolta in via cautelare. Per i giudici i due provvedimenti sono stati considerati idonei, proporzionati e motivati dall’urgenza di tutelare ordine e sicurezza pubblica. E i ricorsi sono stati respinti.
Il ricorso
Il ricorso impugnava due provvedimenti del Questore di Arezzo che disponevano, ciascuno per quindici giorni, la sospensione dell’attività di raccolta scommesse e con apparecchi videoterminali presso un pubblico esercizio sito ad Arezzo. Secondo i ricorrenti vi era una violazione degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di proporzionalità e carenza di istruttoria, mancata audizione del ricorrente, violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, mancata valorizzazione delle misure di sicurezza adottate dal gestore.
I fatti
I fatti risalgono al periodo gennaio 2024-maggio 2025 (ma anche controlli successivi) quando la Questura locale avviò il procedimento e adottò i provvedimenti di sospensione richiamando una serie di controlli di Polizia che avevano accertato frequente presenza nel locale di persone gravate da precedenti penali/pregiudizi di polizia e il verificarsi di risse in due episodi distinti nello stesso locale.
Il gestore produsse osservazioni e documentazione (anche perizie/relazioni tecniche) ma la Questura ritenne sussistente quadro fattuale idoneo alla sospensione; in un secondo momento fu adottato un ulteriore analogo provvedimento di sospensione per persistente frequentazione di soggetti pregiudicati.
La sentenza
Queste le motivazioni della sentenza nel dettaglio. Per i giudici toscani la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è misura di prevenzione (non sanzionatoria) adottabile in presenza di pericolo per l’ordine pubblico; è basata su valutazione discrezionale e su giudizio probabilistico, esercitabile nei limiti della manifesta irragionevolezza. Il Tribunale ha ritenuto che la Questura abbia formato un quadro istruttorio completo e documentato (molteplici controlli e accertamenti) che giustifica la misura e la sua durata, considerando la pluralità e gravità degli episodi.
La Corte ha ritenuto non necessaria l’audizione quando lo stato di emergenza/urgenza è sufficientemente documentato; inoltre, l’adozione di misure migliorative da parte del gestore non esonera l’Amministrazione dall’agire se non sussiste uno specifico accordo previsto dalle circolari applicative (quindi la mancata valorizzazione di tali iniziative non è illegittima).
La seconda sospensione è stata giustificata dalla persistenza della situazione nonostante la precedente misura; i controlli successivi hanno confermato la situazione di pericolo.





