L’avvocato Agnello: “Essenziale garantire l’uniforme applicazione del principio di equità e giustizia. Rinnoviamo ad Adm il nostro invito al dialogo”.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio conferma il criterio del margine per il calcolo dell’imposta unica sulle scommesse: accolte le tesi difensive sostenute dallo Studio Legale Agnello per Stanleybet e per i titolari dei centri.
Dopo le significative pronunce delle Corti di Lombardia e Umbria, anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha riconosciuto la piena correttezza del criterio del margine per la determinazione dell’imposta unica sulle scommesse a partire dal 2016, aderendo alla difesa dello Studio Legale Agnello.
I giudici tributari laziali hanno ritenuto fondato l’appello proposto dal bookmaker estero, confermando l’orientamento già affermatosi a livello nazionale per le annualità successive all’entrata in vigore della legge n. 208/2015.
Il criterio del margine – calcolato come differenza tra giocate e vincite – è stato riconosciuto quale unico metodo idoneo a esprimere l’effettiva capacità contributiva dell’operatore, in coerenza con il principio di cui all’art. 53 della Costituzione e con il divieto di discriminazioni fiscali sancito dal diritto dell’Unione europea.
La Corte ha evidenziato che l’utilizzo di criteri forfettari o parametrici, non basati sul margine effettivo, conduce a risultati distorti e sanzionatori.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i centri trasmissione dati che si limitano a inoltrare i dati di giocata all’operatore estero sono esentati dal pagamento dell’imposta unica, che resta esclusivamente a carico del bookmaker.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha inoltre chiarito che “il collegamento al totalizzatore non è condizione per l’applicazione del criterio del margine”, escludendo quindi un’applicazione non conforme ai principi di legalità e ragionevolezza.
Anche nei casi in cui la documentazione contabile risulti incompleta, la Corte Laziale ha riconosciuto che l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni e valori medi, purché tali ricostruzioni rispettino criteri di proporzionalità, coerenza e adeguatezza rispetto alla reale attività economica svolta.
Con tale pronuncia, la Corte di secondo grado del Lazio ha contribuito a consolidare un orientamento giurisprudenziale a favore dell’applicazione del criterio del margine quale parametro legittimo e corretto per la determinazione dell’imposta unica nel comparto delle scommesse con riferimento al caso Stanleybet.
“Ci auguriamo che il riconoscimento del criterio del margine per le annualità successive al 2015 possa essere affermato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, così da superare le irragionevoli disparità che ancora persistono tra concessionari e operatori privi di concessione – afferma Daniela Agnello -. In questa prospettiva sarà essenziale riaprire un dialogo costruttivo con l’Amministrazione finanziaria, al fine di eliminare le attuali contraddizioni e pervenire a un assetto chiaro e condiviso, che consenta a tutti gli operatori di assolvere al pagamento dell’imposta in maniera equa, proporzionata e conforme ai principi dell’ordinamento”.





