Respinto un ricorso per un esercizio di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che contestava la cancellazione dal Ries da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per mancanza dei requisiti per la raccolta di gioco.
In una sentenza il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio che la responsabilità per la mancanza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di gioco ricade solo ed esclusivamente sul soggetto titolare e ha sancito l’importanza della regolarità nelle dichiarazioni presentate agli enti competenti.
Ricorso respinto
I magistrati della sezione VI hanno respinto l’appello del titolare di un esercizio di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che era stato cancellato dal Rees, l’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS. La cancellazione era stata disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il TAR Lazio aveva già rigettato il ricorso di primo grado.
I fatti
Il ricorso dell’operatore campano era stato presentato contro il provvedimento di Adm che risaliva al 18 maggio 2021 e notificato il 24 maggio 2021, a seguito di un’ispezione che aveva rivelato la mancanza della licenza richiesta ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. per le macchine da gioco. L’ente ispettivo aveva riscontrato che il ricorrente non era in possesso della licenza necessaria e che vi erano irregolarità nelle autocertificazioni.
Il Tar Lazio aveva rigettato il precedente ricorso, contestando la legittimità del provvedimento di cancellazione. Nell’istanza presentata al Cds, si puntava su presunti errori di motivazione da parte del TAR, violazione dei principi di ragionevolezza e affidamento, e carenze nelle istruttorie seguite dall’amministrazione. L’appellante sosteneva di aver riposto fiducia nel proprio consulente e nell’attività dell’agenzia, ritenendo che avesse mantenuto i requisiti per l’iscrizione.
Le motivazioni dei giudici
Tuttavia, come detto, Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, confermando la legittimità del provvedimento di cancellazione. I giudici hanno rimarcato la mancanza del requisito di cui all’art. 86 T.U.L.P.S. che ha reso legittima la cancellazione dall’elenco degli operatori, il fatto che la richiesta di annullamento si era basata su un’affidamento incolpevole non sufficiente, in quanto riferita a errori di un soggetto terzo (il consulente) e non all’operato dell’amministrazione e, infine, l’osservanza delle rigorose modalità procedurali da parte dell’amministrazione era necessaria per il buon funzionamento dell’autorità nel settore del gioco.
La sentenza si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in 3mila euro.
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