Vista l’attesa del riordino e la scarsa pericolosità di macchinari vecchi e ancora in esercizio, Adm ha slittato al 31 dicembre 2026 il regime transitorio per gli art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S.
Slitta di un anno il regime transitorio degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. –
Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia, nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.
Lo ha scritto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in una determinazione direttoriale proroga regime transitorio firmata dal direttore Mario Lollobrigida: “ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 9 della DRASV recante norme transitorie e decorrenza) 1. All’articolo 9 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
Solo il cambio di queste parole indica, appunto, lo slittamento di un anno di questi nulla osta.
Adm spiega che :”le citate determinazioni del 1° giugno 2021 (DRA) e del 10 giugno 2022 (DRASV), nei testi consolidati, fissano al 31 dicembre 2025 il termine entro cui gli apparecchi già installati previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della DRA e dagli articoli 3 e 4 della DRASV, devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifica tecnica di conformità, consentendone, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione, da parte del gestore, della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti”.
Sono apparecchi disciplinati dai sopra citati articoli 4 e 5 della DRA, nonché 3 e 4 della DRASV “sono da tempo installati e in esercizio, e presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale, e che la loro vetustà ha comportato difficoltà nelle procedure di certificazione, non consentendo il rispetto dei termini previsti, ma in ogni caso le esigenze di sicurezza e di controllo sono transitoriamente garantite dalle autocertificazioni prodotte dai gestori, che assicurano la conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e rendono i medesimi gestori responsabili sotto il profilo penale ed amministrativo in caso di falsità delle dichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi”.
Tuttavia la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 e che per gli apparecchi già installati in tale ambito la citata DRASV, nel testo consolidato, all’articolo 7, fissa al 31 dicembre 2025 il termine entro cui gli stessi devono dotarsi di titolo autorizzatorio, consentendone, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione, da parte del gestore, della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti.
Queste le motivazioni di ordine pratico: “Viste le comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore dello spettacolo viaggiante in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per tale settore, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni e in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2026 dovrà essere disinstallato un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti economici nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale”.
Nell’ambito del riordino delle disposizioni sui giochi pubblici offerti tramite rete fisica, prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, “può trovare una sistematizzazione definitiva la disciplina del settore del gioco senza vincita in denaro e che la scadenza per l’adozione dei decreti legislativi attuativi è rinviata al 29 agosto 2026, per effetto della proroga del termine disposta dal sopra citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 2025, n. 120”.
Per questo si ritiene necessario, “al fine di evitare la dismissione degli apparecchi in questione nelle more dell’adozione della definitiva e sistematica disciplina da realizzarsi per effetto dei sopracitati provvedimenti attuativi dell’articolo 15 della legge n. 111 del 2023, prolungare la disciplina transitoria prevista nelle citate DRA e DRASV”.





