Il Tar Sicilia conferma la legittimità del provvedimento del Questore di Ragusa di sospendere la Scia per l’esercizio di cibo e bevande, tra i precedenti che confermano il quadro anche un episodio relativo al gioco abusivo.
Con una sentenza, il Tar Sicilia – Catania ha rigettato il ricorso proposto dal titolare di un pubblico esercizio contro il decreto con cui il Questore di Ragusa aveva disposto la sospensione della Scia per l’esercizio di cibi e bevande per sette giorni. La sospensione era arrivata dopo che la Questura aveva effettuato quattro controlli, tra agosto e ottobre 2023, rilevando ripetutamente la presenza nel locale di persone con precedenti penali e di polizia.
Per il Tar, “la ravvicinata reiterazione degli accertamenti convergenti nel rilevare la presenza di avventori gravati da precedenti penali costituisce un elemento sintomatico della stabilità della frequentazione e non della sua occasionalità”.
La sentenza contiene un riferimento specifico e significativo al gioco, anche se, è bene precisare, esso non costituisce il fondamento principale della sospensione esaminata dal Tar.
Nel ricostruire gli elementi valorizzati dalla Questura, il Tribunale rileva infatti che “già nel gennaio 2010 il ricorrente era stato destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività per l’esercizio abusivo di sala giochi” conseguente a una segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Questo dato compare dunque nella sentenza come precedente relativo alla gestione dell’esercizio e viene riportato tra gli elementi considerati dall’amministrazione.
È però importante non sovrapporre i due piani: la sentenza non afferma che il locale sia stato sospeso nel 2023 perché vi si praticava gioco abusivo, né fonda la decisione sull’attività di gioco. Il presupposto immediato della sospensione è invece l’asserita trasformazione del pubblico esercizio in un abituale luogo di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.
Il riferimento alla precedente attività di sala giochi serve quindi a completare il quadro della vicenda e degli elementi esaminati dall’amministrazione, ma non rappresenta la ratio autonoma del provvedimento impugnato.
Il precedente del 2010 assume rilievo perché mostra che, nella valutazione amministrativa complessiva della situazione del locale, possono essere considerati anche precedenti relativi alle modalità di gestione dell’esercizio. La sentenza, infatti, precisa che “le modalità di gestione dell’attività, e in particolare l’adozione o meno di cautele organizzative idonee a prevenire situazioni di rischio, possono essere legittimamente valorizzati quali elementi sintomatici del contesto complessivo”.
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