Preu e slot, Cassazione: ‘Estratti conto contrattuali, principale elemento probatorio’

Con un’ordinanza la Corte di cassazione evidenzia l’importanza degli estratti conto contrattuali come principale elemento probatorio.

 

Con un’ordinanza, la Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto da una società che gestisce slot contro un concessionario di gioco, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano e, prima ancora, quella del Tribunale e intervenendo sul sistema di rendicontazione previsto dal contratto tra le parti. La Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli estratti conto contrattuali costituiscono il principale elemento probatorio per ricostruire i rapporti di dare e avere.
La Corte evidenzia che la consulenza tecnica aveva correttamente ricostruito il rapporto economico basandosi “sugli estratti conto identici contrattualmente previsti e prodotti da entrambe le parti, non contestati dalla (ricorrente) ed aventi valore di riconoscimento di debito, nonché dalla verifica dei pagamenti effettuati dalla (ricorrente)”.

L’ordinanza ricorda inoltre che il contratto prevedeva espressamente che gli estratti conto, in assenza di contestazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione, si intendessero approvati e costituissero ricognizione di debito.

Per questa ragione è stata ritenuta corretta anche la scelta di non attribuire rilievo alla documentazione contabile prodotta unilateralmente dalla ricorrente (libri inventari, bilanci e mastrini), considerata insufficiente rispetto alla documentazione contrattuale condivisa dalle parti.

La Cassazione sintetizza così il ragionamento della Corte d’appello: “La sentenza impugnata ha spiegato i meccanismi di rendicontazione reciproca mediante estratti conto e la previsione contrattuale che attribuiva esplicitamente agli estratti valore di riconoscimento di debito.”

LA QUESTIONE DEL PREU – Particolare rilievo assume anche la contestazione relativa al Preu (Prelievo Erariale Unico). La ricorrente sosteneva che il consulente tecnico non avesse proceduto alla lettura delle apparecchiature da gioco e che ciò rendesse inattendibili gli addebiti.
La Cassazione respinge la censura osservando che la lettura degli apparecchi risultava già rappresentata dagli estratti conto e che, soprattutto, gli addebiti forfettari del Preu derivavano proprio dall’assenza della lettura dei dati delle macchine.

Sul punto l’ordinanza afferma: “Gli addebiti forfettari concernenti il Preu erano da reputarsi effettivi e non meramente virtuali, giacché non vi era stata alcuna lettura successiva, prima della dismissione degli apparecchi.”

La Corte richiama inoltre la disciplina di settore, precisando che, quando non è possibile acquisire i dati delle giocate perché i contatori non sono leggibili o ripristinabili, il Preu viene determinato forfettariamente, assumendo come base imponibile il maggiore tra il valore risultante dai criteri fissati dal decreto Aams n. 1074/2004 e quello periodicamente stabilito dall’Amministrazione dei Monopoli.

Per questo motivo la Cassazione conclude che “è irrilevante la doglianza dell’appellante relativa alla mancata lettura dei dati degli apparecchi.”

LE ALTRE DECISIONI – La Suprema Corte ha inoltre dichiarato infondate o inammissibili tutte le ulteriori censure.

 

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