Gioco online, Tar Lazio: ‘Legittimo il diverso regime per i concessionari che non hanno partecipato alla gara’

 

Il Tribunale respinge il ricorso contro le circolari dell’Adm e conferma la legittimità del regime transitorio applicato ai concessionari del gioco online che non hanno partecipato alla procedura per le nuove concessioni.

 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di alcuni concessionari del gioco online contro la disciplina transitoria dell’Adm, confermando la legittimità del diverso regime previsto per chi non ha partecipato alla gara per le nuove concessioni indetta dal decreto legislativo n. 41 del 2024.

La sentenza, riguarda le circolari e le determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha regolato la fase di proroga tecnica. Al centro del contenzioso il trattamento differenziato tra chi ha presentato domanda nella nuova procedura e chi invece non vi ha preso parte: per questi ultimi l’Adm ha imposto il divieto di acquisire nuovi clienti, l’obbligo di avviare la dismissione dell’attività e il recesso dai rapporti con gli utenti.

I ricorrenti avevano contestato una disparità di trattamento lesiva della libertà d’impresa e del diritto di difesa, sostenendo che la mancata partecipazione alla gara non fosse frutto di una scelta consapevole ma della presenza di clausole del bando già impugnate in un distinto procedimento.

Il Collegio non ha condiviso questa lettura. La distinzione introdotta dall’Adm, ha osservato il Tar, poggia su un dato oggettivo: i concessionari che hanno presentato domanda conservano la possibilità di proseguire l’attività se risultano aggiudicatari, mentre per chi non ha partecipato la cessazione del rapporto concessorio è certa. Da questa asimmetria discende, secondo i giudici, la ragionevolezza di un regime transitorio differenziato, orientato a gestire in modo ordinato l’uscita dal mercato e a salvaguardare il gettito erariale, gli utenti e la regolarità del settore.

La sentenza esclude anche la possibilità di distinguere ulteriormente tra chi ha scelto di non partecipare e chi sostiene di esservi stato costretto dalle clausole contestate. Una simile differenziazione, rileva il Collegio, si fonderebbe su valutazioni soggettive e sull’esito di contenziosi ancora aperti, elementi incompatibili con le esigenze di certezza e parità di trattamento che devono governare l’azione amministrativa nel comparto del gioco pubblico.

I giudici richiamano inoltre la pronuncia del Consiglio di Stato del novembre 2025, che aveva già rigettato l’appello sulla procedura di gara confermando la legittimità delle stesse clausole impugnate. Il ricorso è stato respinto integralmente, con compensazione delle spese.