Il Tar Toscana accoglie il ricorso presentato contro la chiusura da parte del Comune di Grosseto di uno spazio gioco con sei slot, che l’ente aveva ritenuto troppo vicine a una chiesa.
Con una sentenza, il Tar Toscana ha accolto il ricorso della titolare di un bar di Grosseto, rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, annullando il provvedimento comunale che disponeva la chiusura dello spazio gioco con sei slot, ritenute troppo vicine a una chiesa. Ma la sentenza nel merito delle altre questioni sollevate dalla ricorrente (distanze dai luoghi sensibili, natura del subentro, applicazione della normativa regionale, ecc.), perché ritiene assorbente il quarto motivo di ricorso.
Secondo il Tribunale, infatti il Comune ha disposto la chiusura dell’attività prima che fosse definitivamente accertata la responsabilità amministrativa della titolare per la violazione contestata.
Il punto centrale della sentenza riguarda dunque la qualificazione della chiusura dell’attività come sanzione accessoria rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge regionale toscana sul gioco lecito.
Richiamando l’articolo 20 della legge n. 689/1981, secondo cui le sanzioni accessorie che incidono su diritti o facoltà del cittadino non possono essere applicate finché non sia definito il procedimento relativo alla sanzione principale, la sentenza afferma che la responsabilità amministrativa della titolare del bar “non era definitivamente accertata all’epoca in cui veniva irrogata la sanzione accessoria (e cioè con il provvedimento del 21 luglio 2025); peraltro al tempo del passaggio in decisione della presente causa tale definitivo accertamento non aveva ancora avuto luogo, non essendo stata emessa l’ordinanza – ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/1981, come affermato dalla parte ricorrente e non contestato dall’Amministrazione, ciò che consente di ritenere provata la circostanza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.”.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar evidenzia inoltre che “l’applicazione della sanzione accessoria […] avviene, almeno di regola […] solo al momento in cui il soggetto è riconosciuto responsabile, a seguito di un giudizio a cognizione piena, della violazione amministrativa”.
Da parte sua, il Comune di Grosseto aveva contestato “la natura accessoria della sanzione della chiusura”, ma il Tar non ritiene “condivisibile” la sua deduzione argomentativa, in quanto “il titolo principale della sanzione pecuniaria” stabilito dalla legge nazionale e regionale “nel prevedere l’ulteriore sanzione della chiusura, pur non sancendone espressamente la natura accessoria, la individua come conseguenza automatica e necessaria della sanzione pecuniaria e della violazione”; inoltre “tale determinazione punitiva incide sui diritti e facoltà del sanzionato (art. 20 comma 1 L. 689/1981), e dall’insieme di tali argomenti deve dedursi la natura accessoria della stessa, peraltro costantemente affermata dalla stessa Amministrazione comunale in tutti gli atti del procedimento sanzionatorio oggetto della presente causa”.
Dunque, conclude il Tar, “in pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità” della signora, “il Comune non poteva irrogare alla stessa la sanzione […] della chiusura dell’esercizio/degli apparecchi”.
Il Tar precisa tuttavia che il Comune conserva il potere di riesaminare la questione una volta concluso il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1981. In altri termini, l’annullamento non esclude che l’Amministrazione possa adottare in futuro nuovi provvedimenti, ma solo dopo il definitivo accertamento dell’illecito.
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