Trasmessa in Senato l’ordinanza della Corte di giustizia europea sul procedimento promosso dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Ragusa.
Arriva in Senato l’ordinanza della Corte di giustizia europea del 23 marzo scorso sul “Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 Tfue – Libertà di stabilimento – Articolo 56 Tfue – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo”.
La causa aveva per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliane, nell’ambito del procedimento avviato dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Ragusa contro Tv, in qualità di legale rappresentante della 23 Play Srls.
Nell’ordinanza, la Corte dichiara che “Gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse”.
foto tratta dal sito della Corte di giustizia europea







