Il Tar respinge la sospensiva: la richiesta di rateizzazione del debito va discussa davanti al giudice ordinario.
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione presentata da Global Starnet Ltd nella controversia contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia. Con l’ordinanza depositata il 22 aprile, i giudici hanno deciso di non intervenire in via cautelare, lasciando quindi valido il provvedimento con cui era stata negata alla società la possibilità di rateizzare un debito derivante da una sentenza della Corte dei Conti.
La società aveva tentato di fermare gli effetti del diniego rivolgendosi al tribunale amministrativo, ma il collegio non ha ritenuto sufficienti le ragioni presentate in questa fase. In altre parole, secondo i giudici manca una base giuridica abbastanza solida per giustificare la sospensione immediata del provvedimento.
Ma il passaggio più importante dell’ordinanza riguarda la natura stessa dell’atto contestato. Per il Tar, infatti, non si tratta di un vero provvedimento amministrativo, bensì di una scelta che rientra nell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione. Una distinzione tecnica che però ha conseguenze molto concrete: la competenza a decidere su questa vicenda non spetta al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.
Una linea che la stessa sezione aveva già indicato in una precedente decisione sullo stesso caso, rafforzando così questo tipo di orientamento. Nel frattempo, il tribunale ha deciso di compensare le spese della fase cautelare, evitando che ricadano su una sola delle parti.
Per Global Starnet, quindi, il risultato immediato è che il diniego resta efficace. La vicenda però potrebbe non chiudersi qui: il Tar ha chiarito che la questione spetta al giudice ordinario, indicando così la strada per un eventuale prosieguo della causa.







