Cassazione: rinvio udienza pubblica per un Ctd toscano su accertamento Iva, Irpef e Irap

La Corte di Cassazione ha rinviato ad udienza pubblica l’accertamento Iva, Irpef e Irap del 2009 per un centro trasmissione dati toscano  collegato ad un bookmaker estero.

 

Dopo 17 anni tutto ancora da decidere per un centro di trasmissione di Livorno dati collegato ad un bookmaker estero e, all’epoca, privo di concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La vicenda finisce in Corte di Cassazione con un rinvio in pubblica udienza per approfondire la questione di diritto da dicembre 2025 alla sentenza del 7 aprile 2026.

I fatti risalgono, come detto, al 2009 quando il Ctd ha impugnato un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per lo stesso anno fiscale. L’Agenzia aveva ricostruito maggiori imponibili con due rilievi principali: aumento della provvigione dal 5,97% all’8% (accertamento analitico‑induttivo) e ritenuta dell’operatività come esente IVA (con conseguente indetraibilità dell’IVA sugli acquisti per €4.353).

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso solo su IRES/IRAP; confermava l’accertamento IVA. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’appello incidente della società; ritenne legittima la metodologia analitico‑induttiva, valida la delega di firma e privo di obbligo il contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati.

Tra le questioni giuridiche rilevanti sollevate la legittimità e presupposti dell’accertamento analitico‑induttivo. Ai fini dell’accertamento IVA se l’attività svolta (accettazione scommesse per conto dell’organizzatore senza margini decisionali) possa essere qualificata come “raccolta di scommesse” esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e della Direttiva UE (art. 13 B lett. f 77/388/CEE). Conseguente rilevanza dell’art. 19 DPR 633/72 sulla detraibilità dell’IVA per operazioni esenti ovvero effettuate fuori dal territorio dello Stato.

Perché il rinvio in udienza pubblica?

La Corte ritiene nuova e rilevante la questione circa la qualificazione IVA delle attività di mera accettazione di scommesse (senza discrezionalità sui contenuti/quote) e se tali attività rientrino nell’esenzione prevista per le scommesse: questione di interpretazione normativa e di raccordo tra disciplina nazionale e Direttiva UE. Per la novità e impatto giurisprudenziale, si dispone discussione in pubblica udienza.

Intanto la Ctr ha dato rilievo alla possibilità per l’Amministrazione di ricostruire il valore delle provvigioni mediante metodo analitico‑induttivo sulla base di elementi indiziari, ritenendoli idonei. Ha inoltre ritenuto valida la firma dell’avviso come proveniente da delegato; e ha escluso obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati (ma la ricorrente contesta l’applicazione quando è coinvolta anche IVA).

Sul piano sostanziale, la decisione di merito definitiva (dopo udienza pubblica) potrà chiarire: (i) i confini dell’esenzione IVA per soggetti che “accettano” scommesse per conto di bookmaker; (ii) i limiti dell’accertamento analitico‑induttivo fondato su comparazioni di percentuali provvigionali; (iii) l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale quando è coinvolta IVA.