Oltre 71mila euro per ben 17 versamenti t’addici e mancanti: il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di un esercizio pubblico cui Adm aveva revocato la concessione per la gestione della ricevitoria del gioco del Lotto e dei Tabacchi.
Il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di un pubblico esercizio contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta che si era vista revocare la concessione per la gestione della ricevitoria del gioco del lotto e, conseguentemente, della licenza di rivendita tabacchi, con incameramento del deposito cauzionale.
I fatti
ADM avviò procedimento per revoca per ritardi nei versamenti dei proventi. Il ricorrente ha presentato controdeduzioni (19 maggio), ma la concessione fu comunque revocata. Successivamente revoca anche per la licenza tabacchi (24 luglio).
Il ricorso è stato notificato il 5 agosto 2025 e la misura cautelare parziale, la sospensione revoca tabacchi, è stata accolta dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato. Al momento del giudizio di merito emergevano 17 versamenti tardivi (periodo 11/4/2023–1/4/2025) e un ritardo totale per €71.117,32.
Il ricorrente ha puntato su una presunta violazione normativa ed eccesso di potere: mancata considerazione di cause di forza maggiore (malfunzionamenti bancari, RID su giorni non lavorativi), valutazione errata della “abitualità” delle violazioni e sproporzione della revoca. Il ricorso puntava anche su violazioni procedimentali e di motivazione: mancata istruttoria adeguata, omesso esame di elementi, eccesso di potere anche rispetto alla revoca della licenza tabacchi come effetto della revoca della ricevitoria.
Le motivazioni dei giudici amministrativi piemontesi
Oltre al ribadire le violazioni già contestate da ADM, il TAR ha confermato che i problemi bancari non estinguono l’onere del ricevitore, che deve verificare il buon fine e adottare misure. Inoltre anche adottando visione più garantista, i ritardi sarebbero comunque 12 che superano la soglia di 10, tollerata dai canoni di concessione. L’importo complessivo, inoltre, non è affatto irrilevante essendo una somma a cinque cifre.
La revoca non è sproporzionata perché deriva dal venir meno del rapporto fiduciario essenziale per l’agente contabile.
Sulla revoca della licenza tabacchi il TAR ritiene legittimo l’effetto di decadenza/revoca della licenza tabacchi in presenza della revoca della ricevitoria: richiamato art. 6 L.1293/1957, giurisprudenza consolidata (Cons. di Stato e TAR) che riconosce la natura conseguenziale della perdita della titolarità della rivendita in caso di rimozione da mansioni inerenti rapporti con i monopoli.
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