Dieci totem e un server sequestrati e accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Corte di Cassazione rigetta due ricorsi e conferma il mancato versamento del Prelievo erariale unico.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società siciliana contro un accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva sequestrato 10 totem e 1 server. I fatti risalgono a maggio 2017 quando polizia e personale di Adm effettuarono un sopralluogo contestando la presenza di apparecchi idonei ad accesso a giochi online non collegati alla rete statale.
Il ricorso in Cassazione era contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II grado Sicilia n. 8693/2024 (accoglimento dell’appello Adm contro decisione favorevole alla contribuente) relativa a recupero PREU per il 2016.
La Ctp di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la CGT2 Sicilia accoglieva l’appello Adm (sent. 8693/2024), ritenendo provato il rinvenimento e l’idoneità degli apparecchi al gioco non autorizzato e quindi la sussistenza della base imponibile Preu.
La suprema corte ha rilevato la nullità/inesistenza della sentenza per difetto di notifica dell’appello alla società poi cancellata dal registro imprese (contestato ai sensi artt. 101 e 299 c.p.c.) e la violazione di legge su qualificazione tecnica degli apparecchi e applicabilità del Preu (art.110 Tulps e art.1 c.646 L.190/2014). Si è rilevata anche l’insufficienza o contraddittorietà della prova circa la funzione dei dispositivi (artt. 2697, 2700 c.c.) e vizio motivazionale/omesso esame di elementi (art.132 c.p.c.).
Infondato il primo motivo, notifica e cancellazione società: la Corte rileva che la notificazione all’atto di appello era valida ratione temporis ai sensi dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 (estensione dell’efficacia degli atti di contenzioso per 5 anni dopo cancellazione). Motivo infondato.
Sul secondo motivo (qualificazione apparecchi): la censura chiede una rivalutazione dei fatti; la Corte la dichiara inammissibile: è sindacato di merito e non di legittimità.
Sul terzo, quarto e quinto motivi (prova, motivazione, istruttoria): la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia adeguata motivazione e si fondi sul Pvc (processo verbale di constatazione) che, essendo documento di pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata ex art.2700 c.c.; il richiamo per relationem all’avviso è legittimo se il contribuente ha avuto conoscenza del Pvc (qui è avvenuto). I motivi sono dunque infondati o inammissibili perché mirano a rivalutare il materiale probatorio.
Sul tema delle sanzioni e della procedura di decisione accelerata, la Corte applica la disciplina di cui all’art. 380‑bis e condanna il ricorrente alle spese e a contributi ex art.96 c.p.c., valutando l’operato del ricorrente come responsabile aggravato ai sensi delle norme citate.
Come detto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, €8.400 oltre a €4.200 in favore della controricorrente e €2.000 alla cassa delle ammende (art.96, commi 3 e 4 c.p.c.).
Confermata la legittimità dell’accertamento Preu e la fondatezza della decisione della CGT2 in ordine al rinvenimento e alla qualificazione degli apparecchi.





