La Corte di Cassazione conferma la posizione della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale della Campania che aveva effettuato un accertamento per presunzione di distribuzione di utili extracontabili su compensi derivanti da raccolta di gioco apparecchi ex art. 110 Tulps.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un titolare di due società di gioco dopo un accertamento Irpef addirittura del 2013 basato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Campania n.1609/2022 su tre motivi principali: censura della valutazione probatoria e dell’uso delle presunzioni semplici (art.39 DPR 600/1973 e artt. 2727, 2729 c.c.); illegittimità del mancato riconoscimento di costi (art.109 TUIR) e violazione art.53 Cost.; contestazione sull’effetto della cancellazione dal registro imprese e applicazione dell’art.28 D.Lgs. 175/2014 e art.2495 c.c.
I fatti
All’interessato erano stati notificati avvisi basati su maggiori compensi derivanti da raccolta giocate tramite apparecchi ex art.110 TULPS, con avvisi IRES/IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale Napoli rigettò il ricorso del contribuente e la Regionale confermò il rigetto motivando che l’Ufficio aveva ragionevolmente applicato una presunzione di riparto 50/50 tra gestore ed esercenti e che il contribuente non aveva provato diversamente (contratti, elenco esercenti, pagamenti), nonché rilevando profili di legittimità degli avvisi rivolti al socio unico anche in forza dell’art.2495 c.c. e delle disposizioni sul differimento degli effetti dell’estinzione societaria.
Sono risultati poi precedenti decisioni civili/tributarie: ricorsi societari e del liquidatore trattati e in parte rigettati (citati dalla Corte).
Le motivazioni dei giudici
Inammissibilità generale: la Corte ritiene i motivi del ricorrente essenzialmente rivolti a una rivalutazione del merito e delle prove (contestazione della valutazione presuntiva e della rilevanza delle fatture/beni) e quindi inammissibili in sede di legittimità.
Sul primo motivo (presunzioni): la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli indizi salvo che emerga illogicità o contraddittorietà insanabile del ragionamento presuntivo. Qui la CTR ha motivato la scelta della presunzione 50/50 e l’onere probatorio a carico del socio unico; il ricorrente non ha allegato contratti o elementi diretti a confutare specificamente la presunzione, limitandosi a chiedere una diversa valutazione. La Cassazione conferma che ciò è mera rivalutazione del fatto (inammissibile).
Sul secondo motivo (deducibilità costi): il giudice di merito ha escluso la deducibilità per mancata prova dell’effettività delle prestazioni e dei pagamenti; la contestazione del contribuente verte su valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Motivo inammissibile.
Sul terzo motivo (cancellazione e data rilevante): la Corte rileva che argomentazioni simili sono già state esaminate e rigettate in ricorsi precedenti proposti dallo stesso contribuente (giudicato esterno opponibile), pertanto il motivo è inammissibile per preclusione.
L’esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e applicazione del doppio contributo unificato ove dovuto. I motivi proposti si risolvono in una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo del giudice di merito; mancata produzione di documenti contrattuali e di prova diretta a confutare la presunzione 50/50.





