Sala giochi chiusa ad Arezzo, Tar: ‘Sospensione confermata, pregiudizi economici non sufficienti’

Il Tar Toscana conferma il provvedimento di chiusura di una sala giochi di Arezzo in attesa della camera di consiglio del prossimo 16 aprile.

 

“L’interesse pubblico” è da ritenere prevalente “rispetto ai profili economici rappresentati da parte ricorrente”. Questo, in estrema sintesi, il motivo che ha portato il Tar Toscana a respingere, con una ordinanza, la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui la Questura di Arezzo ha disposto “la sospensione per trenta giorni della licenza di P.S. ex art. 88 Tulps e per l’effetto la sospensione dell’attività concernente l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici” mediante “installazione di apparecchi videoterminali denominati Vlt”, questo “a causa della riscontrata presenza nei locali ove viene svolta l’attività di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia”.

Secondo il Tar “l’adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a., in sede monocratica e senza il contraddittorio con l’amministrazione che ha emanato l’atto, può avvenire soltanto ‘in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio’; parte ricorrente paventa i pregiudizi economici che le derivano da una prolungata chiusura, che non appaiono tuttavia sufficienti a giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta, anche in considerazione della già proposta azione di risarcimento per i danni che deriveranno alla ricorrente stessa dalla disposta chiusura”; d’altra parte “la considerazione del danno economico paventato dalla parte privata deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, perseguito dalla p.a”.

La camera di consiglio per discutere il ricorso è stata fissata per il prossimo 16 aprile.

 

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