La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una sala giochi siciliana che raccoglieva scommesse su apparecchi idonei tramite una piattaforma di un allibratore estero senza licenza e che aveva ricevuto accertamento fiscale da Adm.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società siciliana che aveva ricevuto un accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli su apparecchi idonei alla raccolta di scommesse ma tramite la piattaforma di un allibratore estero. Adm aveva avviato la richiesta di tributi visto che gli apparecchi erano funzionali esclusivamente al gioco online illegale.
La verifica fiscale era avvenuta in una sala giochi un box con apparecchiature telematiche collegate ad una piattaforma estera “dot eu”, prive delle autorizzazioni (art. 88 TULPS).
I fatti
Il ricorso del contribuente era stato rigettato in primo grado e in appello ed è seguito ricorso in Cassazione articolato secondo queste motivazioni. Rilevanza della recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 104/2025) che ha dichiarato incostituzionale talune disposizioni (“Balduzzi” e correlati) sanzionatorie relative alla messa a disposizione di apparecchiature per il gioco. Legittimità della pretesa tributaria fondata sulla disciplina contenuta nell’art. 1, comma 646 lett. b) L. n. 190/2014 (imposta unica per apparecchi diversi da quelli statali, con imponibile forfetario giornaliero). Valutazione della motivazione della corte territoriale su elementi di fatto (organizzazione logistica, destinazione esclusiva degli apparecchi al gioco illegale) e rilevanza probatoria.
Motivazione della Corte di Cassazione
Secondo la suprema Corte la pronuncia della Consulta (n. 104/2025) non travolge il caso in esame perché riguarda una norma diversa e più ampia: la Corte distngue la fattispecie censurata dalla Consulta (divieto generico di mettere a disposizione qualsiasi apparecchiatura con accesso a siti di gioco, comprensiva di apparecchi utilizzabili anche per usi leciti) dalla fattispecie qui rilevante, che colpisce apparecchi specificamente e permanentemente funzionali al gioco online in via esclusiva (quindi idonei a perseguire l’illegalità del gioco non collegato al totalizzatore statale).
La disposizione normativa (L. n. 190/2014, comma 646) individuerebbe con sufficiente determinatezza gli apparecchi oggetto dell’imposta, operando nel perimetro di contrasto al gioco illegale e non genericamente sulle apparecchiature con accesso a internet.
Sotto il profilo costituzionale (art. 53 Cost., capacità contributiva), la norma prevede meccanismi difensivi in capo al contribuente (prova del periodo effettivo di disponibilità degli apparecchi) che garantiscono effettività della capacità contributiva.
L’esito
I motivi di ricorso (tutti essenzialmente di carattere motivazionale e di merito) sono stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione o comunque manifestamente infondati perché “introducono rivalutazioni di merito o richieste di riqualificazione probatoria non consentite in sede di legittimità (divieto di riesame del fatto/prove); sono genericamente formulate e non incidono sulla ratio decidendi del giudice di merito (mancata contestazione specifica della ratio decidendi); la decisione del giudice di merito si fonda su prova diretta dell’organizzazione logistica del locale funzionale alla raccolta fisica di scommesse verso allibratore estero, elemento non vinto dal ricorrente.
Il ricorso è stato rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.800,00 a favore della controricorrente, oltre oneri prenotati a debito. In più sono state applicate sanzioni accessorie ex art. 96 c.p.c.: ulteriore somma di €2.900,00 a favore della controricorrente e €1.450,00 a favore della Cassa delle ammende.
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