Chiusa la vicenda dei canoni delle proroghe tecniche delle concessioni degli operatori di Bingo live per gli anni 2025 e 2026: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fissato in 2.800 euro il canone mensile.
“La misura del canone dovuto dai concessionari di cui al precedente articolo è provvisoriamente stabilita nella misura di 2.800,00 euro mensili per il periodo 1.01.2025- 31.12.2026”. È il contenuto dell’articolo 2 della determina dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che individua l’indennità a carico dei concessionari che, “pur non avendo impugnato l’atto dell’Ufficio Bingo prot. 43702 del 10 gennaio 2025, sono destinatari degli effetti del relativo annullamento giudiziale, nel rispetto dei principi individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20.3.2025 nelle cause riunite da 728 a 730/2022 e del vincolo conformativo nascente dalle sentenze che hanno definito i ricorsi citati”.
Tutto da rifare sui canoni del Bingo, quindi, e Adm specifica proprio questo aspetto all’articolo 3: “La presente determinazione ha efficacia solo in via temporanea e provvisoria, in quanto tiene luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo”.
La decisione, firmata dal Direttore Centrale Mario Lollobrigida, recepisce i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 20 marzo 2025 relativa alle cause riunite da 728 a 730/2022, oltre al vincolo conformativo derivante dalle pronunce che hanno definito i ricorsi collegati.
Il provvedimento chiude un periodo di incertezza riguardante la proroga tecnica delle concessioni bingo scadute nel 2020 e proseguite validamente senza gara pubblica. Gli operatori hanno contestato il calcolo dei canoni di proroga ottenendo diversi risultati in sede giudiziale.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come tali aumenti possano violare la direttiva UE 2014/23, in quanto basati su criteri forfetari e non correlati al fatturato effettivo dei concessionari.
Le pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno sottolineato la necessità di rideterminare l’importo dovuto dai concessionari, considerando la reale raccolta di gioco e il fatturato effettivo. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’aumento dei canoni deve rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti degli operatori e le esigenze di finanza pubblica.
Allo stesso modo il Tar Lazio con una serie di sentenze ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni bingo, annullando gli atti amministrativi relativi al pagamento del canone. Tuttavia, ha precisato che l’annullamento della proroga non esime gli esercenti dal versamento di un’indennità, purché questa non comporti un’eccessiva alterazione del rapporto concessorio e non si traduca in un indebito arricchimento.
Il giudice regionale laziale ha chiarito che l’indennità dovuta deve essere calcolata considerando il fatturato delle attività di gioco, ovvero il valore delle cartelle acquistate e vendute, al netto di prelievo erariale, vincite e quota del controllo centralizzato.





