Tar Lazio: disapplicato il canone forfetario di proroga per altri 3 operatori di Bingo

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disapplicato ancora una volta il canone forfetario di proroga da 7.500 euro al mese del periodo Covid per altri tre operatori del Bingo.

 

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di tre operatori di Bingo contro la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27/10/2020 che applicava il canone forfetario di proroga (€7.500/mese), ritenendo la norma nazionale (art.1, co.1047, L.205/2017) incompatibile con il diritto UE alla luce della sentenza CGUE del 20/03/2025; la disposizione nazionale è stata disapplicata e l’atto ADM annullato nella parte correlata, con conseguente obbligo per l’Agenzia di rideterminare, anche provvisoriamente e nel rispetto dei principi comunitari e del riequilibrio, un’indennità/canone parametrata ai fatturati e ai criteri di equità (evitando indebite locupletazioni).

I fatti

Proseguono quindi le sentenze a favore degli operatori che hanno protestato per i canoni fissati dall’Agenzia durante le chiusure imposte dai piani sanitari per contenere il contagio della pandemia globale di Covid-19.

Decisive le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia UE; pronunce C‑728/22 ecc. (sent. CGUE 20/03/2025) e successive pronunce del Consiglio di Stato (ott. 2025) che hanno inciso sulla valutazione della compatibilità eurounitaria delle proroghe e della determinazione forfetaria del canone.

Le motivazioni del Tar

A livello preliminare occorre applicare il diritto dell’Unione; la pronuncia della CGUE (20/03/2025), vincolante, ha stabilito che le proroghe tecniche disposte dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/23/UE rientrano nell’ambito della direttiva medesima e, salvo ipotesi molto restrittive, non risultano ammesse senza gara pubblica.

Le proroghe legislative in esame appaiono incompatibili con la direttiva 23/2014/UE; inoltre la fissazione di un canone forfetario identico per tutti i concessionari, non parametrato al fatturato, è in contrasto con i principi della direttiva.

Applicazione al caso concreto: alla luce della pronuncia comunitaria e delle successive indicazioni del Consiglio di Stato, la norma nazionale (art.1, co.1047, l.205/2017) nella parte che impone il canone forfetario e le modalità previste va disapplicata.

La disapplicazione della norma comporta l’illegittimità dell’atto amministrativo che la applicava (la nota ADM impugnata) ma non lascia il rapporto privo di regolazione. La disciplina comunitaria e le indicazioni del Consiglio di Stato richiedono che l’ADM ridetermini discrezionalmente — anche con provvedimenti provvisori — un’indennità/ canone di occupazione basata su criteri di riequilibrio, tenendo conto dei fatturati, dei vantaggi acquisiti e dei sacrifici imposti ai concessionari (evitare locupletazione indebità).

Gli esiti

Il Tar, quindi, ha ritenuto fondata la doglianza dei ricorrenti in ragione della vincolante pronuncia della CGUE; pertanto l’atto ADM è illegittimo nella parte di applicazione della norma contrastante con l’UE.

Anche in questo caso Adm è autorizzata ma anche obbligata a rideterminare il corrispettivo (indennità di occupazione) nel rispetto dei principi enunciati dalla CGUE e del criterio di riequilibrio (parametrizzazione in rapporto ai fatturati, valutazione vantaggi/svantaggi). Tale rideterminazione può essere discrezionale e anche provvisoria, ma deve rispettare i limiti indicati.