Tar Lazio: sistema di calcolo Masaf per le sovvenzioni alle corse è legittimo

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso della società che gestisce l’ippodromo ‘La Ghirlandina’: confermata la legittimità dei parametri di calcolo ministeriale per le sovvenzioni alle corse.

 

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio hanno confermato legittimità del modello parametrico ministeriale e della metodologia di calcolo (medie triennali e parametri fisici) per la determinazione delle sovvenzioni alle società di corse. Respinto il ricorso della Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l. che gestisce l’ippodromo “La Ghirlandina” e che aveva impugnato una decisione del MASAF, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

I fatti

L’oggetto del ricorso era l’annullamento della proposta di accordo sostitutivo (art.11 L.241/1990) trasmessa il 27/03/2024, del D.D. prot. n. 90132/23.02.2024 (determinazione sovvenzione 2024), del D.M. 4701/2020 e altri atti/directives collegati (in particolare il D.D. 23/09/2020 n. 9166497) e della metodologia di calcolo basata sulla media ponderata del triennio 2019-2022-2023; richiesta altresì dell’accertamento delle somme spettanti.

Per i ricorrenti erano state violate le norme art.12 L.241/1990, art.2 D.Lgs. 449/1999 e i principi espressi dal Consiglio di Stato (parere n.3951/2014): illegittimità per eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Nello specifico la censura era per l’illegittimità del criterio di calcolo delle sovvenzioni che utilizza medie su trienni (2019-2022-2023) invece del criterio “effettivo” ancorato ai giorni di corse effettivamente svolti; carenza motivazionale degli atti amministrativi impugnati.

Le motivazioni del tribunale amministrativo

Il TAR, come detto, ha ribadito la legittimità del quadro normativo e che il modello parametrico (Allegato A al D.D. 9166497) è dettagliatamente illustrato: parametri fisici, pesi per gestione/impianti/organizzazione corse/riprese TV, correttivi basati su giornate di corse, media delle scommesse su campo calcolata su tre anni ecc. In particolare la scelta ministeriale di adottare un valore medio su un arco temporale (triennio) è ritenuta congrua e coerente con gli obiettivi del D.M. 4701/2020: valorizzare capacità operativa, garantire omogeneità, evitare effetti distorsivi e discriminatori che potrebbero derivare dall’ancoraggio alle singole giornate annuali.

C’erano già diversi precedenti e il Tribunale, in merito alla pretesa di un diritto soggettivo alla sovvenzione o alla sua quantificazione immutabile, ha sottolineato che la sovvenzione resta atto di politica pubblica soggetto a valutazione discrezionale compatibilmente con principio di ragionevolezza e non discriminazione; non sussiste un diritto perfetto a mantenimento automatico o quantificazione indefinita della sovvenzione.

L’esito

Oltre alla conferma dei parametri ministeriali, il TAR ha valorizzato la discrezionalità amministrativa nella scelta degli strumenti di erogazione della sovvenzione “purché rispettosi dei principi di ragionevolezza e non discriminazione; eventuali impugnazioni future dovranno mirare a dimostrare concretamente irragionevolezza, discriminazione o violazione di regole procedurali specifiche”.