Un ‘master’ di scommesse che operava in Abruzzo per un bookmaker maltese ha perso il ricorso in Corte di Cassazione contro l’accertamento sulle provvigioni riscosse subìto dall’Agenzia delle entrate.
Un “master” che operava per conto di un bookmaker estero si è visto respingere un ricorso dalla Corte di Cassazione con un’ordinanza n. 3792/2026, camera di consiglio 10/12/2025 e l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate rimane valido nonostante le contestazioni del ricorrente. Adesso l’operatore che raccoglieva scommesse tramite Centro Trasmissione Dati (CTD) e Punti vendita e ricarica (PVR) in Abruzzo per un bookmaker maltese, dovrà rifondere le spese in favore dell’Agenzia delle Entrate (importo compensi liquidato) e sanzioni/penalità previste dalla proposta ex art. 380‑bis c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c. (pagamenti a favore della controricorrente e della Cassa delle ammende).
La controparte aveva contestato anche alcuni vizi nelle indagini ma la Corte ha ribadito che “per il contenzioso tributario basato su indagini complesse (tecniche/informatiche), la decisione conferma che la semplice mancata produzione integrale dei file tecnici non invalida l’accertamento se lo stralcio degli esiti investigativi e la rappresentazione degli elementi essenziali sono presenti nell’avviso. Chi contesta avvisi fondati su compendi indiziari tecnici deve mirare a dimostrare specifici vizi procedurali o errori nella sussunzione logico‑giuridica (es.: incoerenze manifeste, mancanza totale di riscontri, uso di prove non acquisite) per ottenere accoglimento in sede di legittimità”.
La sentenza sottolinea la rilevanza delle verifiche tecniche svolte da organi investigativi (Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche) come elementi di riscontro, purché riassunti e resi intellegibili nell’atto amministrativo.
La storia è partita da un ricorso contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria d’Abruzzo n. 79/2023 che aveva confermato avvisi di accertamento (imposte dirette e IVA 2015) nei confronti del “master” e aveva imputato il reddito al socio per trasparenza (art. 116 TUIR). Gli avvisi sostenevano che l’accusato operasse con questo ruolo per un bookmaker estero con sede a Malta percependo provvigioni.





