Cassazione: dichiarato inammissibile ricorso di un Ctd, condanna confermata

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso impugnato da un titolare di un Ctd privo delle necessarie autorizzazioni nazionali e conferma le condanne.

 

Dichiarato inammissibile il ricorso alla Corte di Cassazione di un titolare di un Centro trasmissione dati (CTD) di Brescia che era stato condannato all’esercizio abusivo della raccolta di scommesse senza le necessarie autorizzazioni nazionali.

I fatti

Il procedimento riguarda attività di raccolta/intermediazione di scommesse tramite CTD/centro (Stanleybet) senza le necessarie autorizzazioni nazionali. Il Tribunale di Brescia aveva condannato il legale rappresentante per il reato di cui all’art. 4, comma 4‑bis, l. n. 401/1989; la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando plurime censure (discriminazione nella procedura di regolarizzazione 2014, inefficacia “sanante” della legge di stabilità, assenza del dolo, vizi procedurali sull’applicazione di pene accessorie e sulla reformatio in peius, diniego della sospensione condizionale, ecc.).

Le motivazioni della Corte di Cassazione

In tema di libertà di stabilimento e regole nazionali: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’esercizio della raccolta scommesse in Italia è subordinato al rilascio di concessione/licenza (art. 88 TULPS) e che la tutela dei principi UE non esclude, di per sé, l’applicabilità delle regole nazionali salvo che non sia dimostrata una specifica discriminazione dall’interessato. L’onere probatorio della discriminazione grava su chi la invoca.

Sulla regolarizzazione (commi 643‑644 l. n.190/2014): la Corte conferma l’orientamento consolidato che distingue le due procedure; il comma 643 poteva fornire una forma provvisoria di autorizzazione, mentre l’adesione al comma 644 non esclude l’applicazione delle norme penali. Non risultando provata l’impossibilità di accedere alla procedura 643, la doglianza di discriminazione è infondata.

Sul dolo e sull’elemento soggettivo: l’incertezza normativa non esclude l’obbligo dell’esercente di informarsi; il ricorrente non si trovava in ignoranza inevitabile e proseguiva l’attività nonostante il rigetto della domanda di licenza. Quindi la condotta è stata ritenuta consapevole.

Su vizi procedurali relativi a pene accessorie e reformatio in peius: la Corte ricorda il consolidato principio per cui il giudice d’appello può applicare d’ufficio pene accessorie non inflitte in primo grado; la riforma in senso peggiorativo nei termini dedotti non è censurabile.

Sul diniego della sospensione condizionale della pena e sulla questione del precedente estinto: la Corte ritiene inammissibili le doglianze proposte in Cassazione e osserva che la mancata tempestiva impugnazione in sede di merito ha precluso censure ulteriori.

L’esito

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La condanna impugnata è confermata, viene affermata la correttezza dei principi applicati dalla Corte d’appello nelle parti esaminate (riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 4, comma 4‑bis l. 401/1989 alla fattispecie). È avvenuto anche il rigetto delle doglianze sulla regolarizzazione e sugli effetti penali della legge di stabilità 2014; rigetto delle censure sull’elemento soggettivo e sulle questioni procedurali sollevate.

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le conclusioni dei giudici di merito: la disponibilità adoperata nella raccolta di scommesse senza le autorizzazioni prescritte integra responsabilità penale e non è stata dimostrata la pretesa discriminazione o l’errore scusabile invocato dal ricorrente.