Cassazione: Ctd soggetti a imposte, Irpef, Iva e Irap se non dimostrano versamento somme a bookmaker estero

La Corte di Cassazione ribadisce il concetto che il Ctd legato ad un bookmaker privo di licenza è soggetto al pagamento di imposta scommesse, Irpef, Iva e Irap se non dimostra di aver versato le somme alla società estera.

 

La Corte di Cassazione ha ribadito che il titolare di un’agenzia di scommesse priva di concessione deve dimostrare di aver versato al bookmaker estero le somme incassate, altrimenti l’intera raccolta può essere considerata ricavo d’impresa e sottoposta a tassazione. E questo riguarda non solo l’Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse, ma anche le imposte sui redditi (Irpef), l’Iva e l’Irap.

I fatti

La causa riguarda un titolare di un Centro trasmissione dati (CTD) per la raccolta di scommesse attivo in Calabria e agganciato ad un bookmaker estero. Il betting shop è stato destinatario di un avviso di accertamento (anno 2013) per Iva, Irpef e Irap fondato sulla base imponibile determinata dall’Agenzia dei Monopoli ai sensi del d.lgs. n.504/1998 (accertamento induttivo sulla raccolta nella provincia). In primo grado l’avviso era stato annullato; in appello la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo definitiva la base imponibile comunicata dai Monopoli (per mancato ricorso) e applicabile anche ai fini delle imposte dirette e Iva ai sensi dell’art.1, comma 67, L. n.220/2010.

Il titolare ha quindi impugnato in Cassazione tre motivi: la illegittima imputazione dell’intero ammontare della raccolta come ricavo invece delle sole provvigioni; vizi processuali circa la ripresa IVA; violazione dell’art.2909 c.c..

La motivazione della suprema Corte

La Corte ricorda e conferma il principio ormai consolidato: la base imponibile accertata dall’Agenzia dei Monopoli per l’imposta unica sulle scommesse è posta a base degli accertamenti e rettifiche ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (art.1, comma 67 L.220/2010).

È legittimo che l’Agenzia delle Entrate utilizzi l’accertamento induttivo dei Monopoli come punto di partenza per rettifiche fiscali successive: se il gestore/CTD non dimostra di avere riversato a terzi (bookmaker) le somme incassate, tali importi possono essere considerati ricavi d’impresa e assoggettati a imposte dirette, Iva e Irap.

I rilievi procedurali del ricorrente (nullità per presunta mancata impugnazione della ripresa IVA in appello) sono infondati: dall’atto di appello e dal controricorso risulta che l’appello dell’Agenzia riguardava tutte le imposte riprese dall’atto originario e chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.

La tesi difensiva che i proventi della ricevitoria siano soltanto le provvigioni è insufficiente a escludere l’accertamento induttivo di ulteriori ricavi quando il contribuente non provi il riversamento delle somme. Ma il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate (importo liquidato) e applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

Confermata la possibilità per l’Amministrazione di utilizzare la base imponibile accertata dai Monopoli come base per rettifiche fiscali nei confronti del gestore/CTD in assenza di prova del riversamento delle somme al bookmaker.