Fisco e Poker live: la Cassazione ribadisce il divieto di doppia imposizione su vincite di 17 anni fa per due player

Sia in Ue che in paesi extra comunitari il divieto di doppia imposizione sulle vincite nei tornei di poker dal vivo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione per due giocatori, un laziale e un campano.

 

L’operazione All In dell’Agenzia delle entrate italiana non sembra si sia mai fermata e tanti giocatori di poker sono ancora impelagati in cartelle esattoriali per aver vinto alcune somme ai tornei dal vivo in Europa. Nulla di nuovo sotto al sole, le vincite nello spazio economico europeo non sono soggette al regime di doppia tassazione, mentre quelle extra Ue vanno considerate caso per caso. Tuttavia la Cassazione rinvia i due casi alle corti tributarie di secondo grado del Lazio e della Campania per la decisione finale con chiare indicazioni che fanno ben sperare i due contribuenti.

Mix di vincite Ue ed extra vecchio continente nel primo caso

Un player ricorrente ha impugnato una sentenza della CTR Lazio n. 9183/2016 che aveva confermato l’avviso di accertamento fiscale relativo a vincite di gioco estere riprese a tassazione come “redditi diversi”. Sei i motivi del provvedimento: i principali (primo e secondo) deducono difetto di conformità al diritto UE (artt. 18, 52, 56 TFUE e art. 69 TUIR) e violazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (Italia-USA e Italia-Polonia). Gli altri quattro lamentano omessa pronuncia/omesso esame (anche su profili costituzionali e sanzionatori).

Il giocatore in questione ha vinto due ingenti somme partecipando a tornei di poker in presenza: €151.418,84 in una casa da gioco autorizzata a Varsavia e €26.334,00 a Las Vegas; non dichiarò tali vincite al fisco italiano. I controlli antifrode portarono la Guardia di Finanza a redigere verbale (19/9/2011) e l’Agenzia delle Entrate emise avviso di accertamento sintetico, includendo le somme tra i “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 TUIR e applicando sanzioni.

Il contribuente impugnò i provvedimenti ma sia CTP che CTR rigettarono il ricorso confermando la tassazione. Si è arrivati in Cassazione con al centro la questione di legittimità della tassazione in Italia delle vincite ottenute in case da gioco estere e in particolare se possano essere considerate redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR.

La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui le vincite realizzate in case da gioco ubicate in altri Stati membri dell’UE non possono essere tassate in Italia come “redditi diversi” (artt. 67/69 TUIR) laddove ciò configuri una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e sia incompatibile con i principi europei, salvo giustificazioni dell’art. 52 TFUE (ordine pubblico, sicurezza, salute). Richiama la giurisprudenza nazionale e la sentenza CJEU (C‑344/13 e C‑367/13) che ha escluso la conformità di normative nazionali che tassino le vincite estere ma esonerino quelle nazionali analoghe.

Esiste poi il tema della convezioni bilaterali e la Corte rileva che i principi OCSE (modello convenzione) e le convenzioni bilaterali (Italia-Polonia; Italia-USA) incorporano criteri che impongono trattamenti coerenti, orientando verso la tassazione alla fonte (o secondo regole convenzionali) e non mediante la formula dei “redditi diversi” prevista dall’art. 67 TUIR; pertanto la CTR non ha esaminato né applicato correttamente tali principi.

I giudici hanno verificato che la sentenza di merito non abbia considerato né esaminato questi profili (diritto UE e convenzioni), per cui la decisione va cassata e il giudizio rimesso al giudice di merito perché si conformi ai principi indicati. Accolti i primi due motivi, assorbimento degli altri quattro e rinvio alla Corte tributaria regionale di secondo grado del Lazio per nuovo esame, con ordine di decidere anche sulle spese di legittimità.

Il secondo caso, le vincite a Praga

L’altra sentenza riguarda una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania — Napoli n. 9982/2016, che aveva confermato l’avviso di accertamento per una vincita di gioco estera ripresa a tassazione come “reddito diverso” (art. 67 TUIR). Il giocatore nel dicembre 2009 partecipò a un torneo di poker in presenza a Praga e vinse €48.000, somma non dichiarata al fisco italiano. Anche in questo caso l’accertamento portò a sanzioni e al ricorso del giocatore nel 2011.

Il contribuente in appello ottenne solo l’annullamento delle sanzioni, mentre il resto dell’atto fu confermato. Da qui al ricorso in Cassazione con le medesime conclusioni dei giudici rispetto al caso di cui sopra. Secondo la Corte la sentenza impugnata non ha esaminato né applicato adeguatamente questi profili (diritto UE e conseguenze convenzionali), per cui la Cassazione accoglie i primi due motivi e rileva la necessità di rinnovare il giudizio di merito alla luce dei principi indicati. Ricorso accolto nei termini esposti e rinvio alla Corte tributaria regionale di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, con delega a decidere anche sulle spese di legittimità.v