Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di un betting shop nel comune di Ravenna che era stato chiuso per violazione della mappatura dei ‘luoghi sensibili’.
Una sala scommesse di Ravenna rimarrà chiusa. Il Tar dell’Emilia Romagna, Sezione I, ha valutato come infondato il ricorso presentato dal titolare di un betting shop respingendolo e costringendo il ricorrente al pagamento delle spese di 3mila euro. I giudici hanno confermato la legittimità della mappatura comunale e del provvedimento di chiusura che era stato notificato dall’amministrazione a luglio 2025 sulla base di una deliberazione consiliare comunale di mappatura dei luoghi sensibili (delib. n. 37/2018).
L’oggetto del ricorso
Secondo l’avvocato Gianfranco Fiorentini che ha curato il ricorso del betting shop, si era ravvisato un eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione della mappatura, effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale, impossibilità concreta di delocalizzare l’attività e anche la violazioni di norme regionali (L.R. Emilia‑Romagna n.5/2013) e principi procedurali.
I fatti
Il Comune di Ravenna ha adottato una mappatura dei “luoghi sensibili” e norme applicative che vietano sale/scommesse entro 500 m da tali luoghi e il ricorrente risultava ubicato a distanza irregolare. La sala aveva chiesto proroghe per delocalizzare l’attività e ottenuto due dilazioni (fino al 29/6/2025); il trasferimento pianificato non si è concretizzato per la perdita della disponibilità dell’immobile individuato. A questo punto l’amministrazione comunale ha ordinato la chiusura. Il ricorrente ha eccepito che la disciplina comunale, unita al RUE, impedisce in concreto qualsiasi trasferimento sul territorio comunale e comporta un effetto espulsivo.
Decisione e motivazioni del Tar
L’unica nota positiva è che il ricorrente mantiene interesse anche in vista di eventuali risarcimenti. Tuttavia, nel merito il Tar ha respinto il ricorso per alcune ragioni principali.
Secondo i giudici la questione già affrontata e chiarita in pronunce recenti (in particolare sentenza TAR, Sez. I n. 1069/2025 e verificazione disposta dal Consiglio di Stato con relazione del verificatore tecnico): la mappatura comunale e il RUE non producono un effetto espulsivo assoluto; esistono aree idonee per l’insediamento/delocalizzazione (circa 170 ha pari al 2,6% dell’area urbanizzata) e le scelte urbanistiche comunali prevedono ambiti SPR8 compatibili.
La verifica tecnico‑urbanistica già compiuta (da organismo qualificato e assunta dal Consiglio di Stato) ha mostrato che la disciplina permette ragionevolmente il reperimento di sedi alternative e non impedisce in astratto la delocalizzazione; quindi la tesi dell’impossibilità oggettiva non è provata.
Inoltre la normativa regionale vincola i Comuni alla mappatura e l’azione comunale ha carattere essenzialmente ricognitivo e applicativo di criteri non discrezionali; la distanza di 500 m è strumento ritenuto idoneo a perseguire finalità di tutela dalla ludopatia (giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato).
Le conclusioni
Il ricorso è infondato e viene respinto; condanna del ricorrente al pagamento delle spese in €3.000. Confermata la legittimità della mappatura comunale e del provvedimento di chiusura; il ricorrente non ottiene l’annullamento degli atti impugnati. Il Tar fonda la decisione anche sul quadro giurisprudenziale pregresso (verificazioni e pronunce del Consiglio di Stato) che hanno già valutato l’incidenza della mappatura e la disponibilità di aree alternative nel Comune di Ravenna.





