Sala da gioco in un immobile confiscato sfrattata dall’Anbsc, il Tar Lazio respinge il ricorso

Il Tar Lazio ha confermato la piena legittimità dell’ordinanza di sgombero dell’Anbsc di un immobile in provincia di Milano in cui dal 2014 operavano due società di gioco pubblico.

 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di due società di gioco pubblico che si è vista confiscare una sala che gestiva a Settala, in provincia di Milano, dall’Anbsc, Agenzia nazionale per i beni confiscati.

I fatti

Le ricorrenti gestivano dal 2014 un esercizio di gioco lecito in un immobile nel Comune di Settala, immobile precedentemente confiscato e già oggetto di procedimento di prevenzione e confisca divenuta definitiva. L’Anbsc ha emesso ordinanza di sgombero ex art. 47 d.lgs. 159/2011 per liberare il bene destinato a finalità pubbliche; successivamente era stato adottato anche un decreto direttoriale di destinazione del bene alla Città Metropolitana di Milano.

Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza (e atti connessi), deducendo violazioni costituzionali e di legge, carenza istruttoria, difetto di motivazione, violazione della normativa procedimentale (avvio del procedimento), mancata ponderazione di interessi privati e pubblici e, con motivi aggiunti, la presunta perdita di disponibilità giuridica del bene da parte dell’Agenzia (il che renderebbe illegittimo il provvedimento).

Le motivazioni della sentenza

Il Tar Lazio, però, ha respinto il ricorso motivando con una serie di elementi. Innanzitutto l’ordinanza di sgombero è un atto vincolato e dovuto dopo la confisca definitiva: il bene assume natura pubblicistica e deve essere liberato indipendentemente dall’adozione del provvedimento di destinazione. In pratica l’Agenzia ha un “potere-dovere” di liberazione.

Inoltre non è consentito bilanciare l’interesse privato degli occupanti con l’interesse pubblico alla rimozione dal mercato di beni di provenienza illecita; la giurisprudenza (Cons. Stato e Corte EDU) non riconosce un diritto prevalente degli ex proprietari a permanere nell’immobile confiscato.

Le censure procedurali relative a urgenza, avvio del procedimento e istruttoria non erano idonee a incidere sull’esercizio del potere vincolato di sgombero. I motivi aggiunti relativi alla destinazione del bene e alla presunta perdita di disponibilità giuridica dell’Agenzia sono ritenuti infondati.

L’esito della pronuncia

Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti e il Tar ha condannato in solido delle ricorrenti al pagamento di spese in favore dell’ANBSC per complessivi €2.000; spese compensate nei confronti della Città Metropolitana di Milano. I giudici hanno anche dato ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dell’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.