Dal servizio finanziario del Comune di Campione d’Italia arrivano i chiarimenti in merito all’attuale stato economico-finanziario dell’ente per smentire, spiegare e precisare le dichiarazioni delle opposizioni consiliari.
Arriva il chiarimento del Servizio Finanziario del Comune di Campione d’Italia dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da esponenti della minoranza consiliare, secondo cui l’ente verserebbe ancora in stato di dissesto finanziario. Così l’amministrazione comunale ha richiesto all’Ufficio competente di fornire un chiarimento ufficiale e definitivo. “Tale necessità nasce anche dal fatto che, nel corso delle sedute consiliari, da ultimo durante il Consiglio Comunale del 7 gennaio 2026, la Responsabile del Servizio Finanziario ha già puntualmente illustrato la situazione dell’Ente, supportando le proprie affermazioni con la presentazione di documentazione contabile che attesta il percorso di risanamento attuato e che ha portato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente. L’intervento è pertanto finalizzato a fornire un ulteriore chiarimento, a tutela di una corretta informazione”, scrivono dal comune di Campione.
L’ufficio scende nel dettaglio visto che, secondo i funzionari, “le dichiarazioni rese non risultano infatti corrette, probabilmente a causa di una possibile confusione tra strumenti contabili e procedimenti distinti. Il Comune di Campione d’Italia ha adottato, in data 22 settembre 2021, l’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2018-2022, che è stata sottoposta all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, ottenendone il parere favorevole nella seduta del 15 dicembre 2021.
Il Ministero, con decreto n. 0170676 del 22 dicembre 2021, ha definitivamente approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune per gli anni 2018/2022. Successivamente la Corte dei Conti, con Sentenza n. 20/2022, ha stabilito che tutti i debiti maturati dal Comune, sino al 31 dicembre 2020, dovessero essere attribuiti all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), affidando la gestione ordinaria agli organi istituzionali dell’Ente (bilancio in bonis) e consentendo al Comune di garantire nuovamente l’erogazione e lo svolgimento di funzioni e servizi essenziali con un bilancio stabilmente riequilibrato.
La data di ripartizione dell’attribuzione dei debiti, scrive infatti la Corte facendo riferimento all’art. 254, comma 3, lettera a) “si verifica al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” (cosiddetta segregazione contabile). Il decreto ministeriale n. 0170676 del 22 dicembre 2021, all’art. 1, riconosce espressamente la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Campione d’Italia, attesa la loro idoneità ad assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUEL, e a garantire l’equilibrio economico. Con specifico riferimento alle prescrizioni relative al personale, ha stabilito il divieto di variazione in aumento della dotazione organica per il periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 2018. Infatti il Ministero, già dal 1° gennaio 2023, non ha più ritenuto necessario autorizzare, attraverso il COSFEL, le assunzioni e l’ampliamento della dotazione organica. Tuttavia, recependo la pronuncia della Corte dei Conti n. 20/2022, il Comune ha preferito, prudenzialmente, considerare la decorrenza del quinquennio a partire dal 1° gennaio 2021, anziché dal 1° gennaio 2018”. Sulla base di queste spiegazioni molto tecniche, secondo il Comune di Campione “appare pertanto fuorviante, sostenere che l’amministrazione comunale si trovi tuttora in dissesto finanziario, in quanto tale affermazione non corrisponde né allo stato attuale dell’Ente, né alla sua capacità di gestione ordinaria”.
E ancora più importante: “Preme rilevare, altresì, che se il Ministero non avesse definitivamente approvato l’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato del Comune di Campione d’Italia nel 2021, con decreto n. 0170676 del 22 dicembre, come invece è accaduto, o avesse emanato un provvedimento definitivo di diniego, il Consiglio Comunale sarebbe già stato sciolto, in base all’art. 262 comma 1 del TUEL”.
Il Servizio Finanziario risponde anche in merito alla deliberazione della Corte dei Conti n. 416/2025, con la quale è stato rilevato il mancato invio della documentazione entro i termini richiesti ed è stata disposta l’informativa al Consiglio comunale in merito a tale inadempimento: “Si ritiene opportuno precisare che la richiesta originaria della Corte era finalizzata all’acquisizione di ulteriori dati ad integrazione di una relazione già precedentemente trasmessa e riferita ad esercizi passati.
La Responsabile del Servizio Finanziario, considerata la complessità dell’attività di reperimento dei dati e delle informazioni necessarie, nonché il fatto di aver assunto l’incarico da pochi mesi, aveva presentato una prima richiesta di proroga. La Corte dei Conti, in parziale accoglimento, aveva fissato il nuovo termine al 30 novembre. Successivamente, alla luce della complessità della documentazione da produrre e della necessità di un confronto con la precedente Responsabile, è stata presentata un’ulteriore richiesta di proroga fino al 10 dicembre, alla quale tuttavia non è pervenuto formale riscontro.
Nel frattempo però, la Corte dei Conti, riunitasi in data 3 dicembre 2025, ha deliberato che il Comune non aveva ottemperato agli obblighi nei termini stabiliti, senza tenere conto della seconda istanza di proroga presentata.
Confidando nell’accoglimento di tale richiesta, il Funzionario ha comunque completato la relazione e provveduto al suo invio in data 9 dicembre 2025, coincidente con la data di trasmissione della deliberazione n. 416/2025 da parte della Corte dei Conti. Tali circostanze hanno determinato una problematica, non imputabile in alcun modo all’organo politico, che l’Ufficio sta provvedendo a chiarire e risolvere”, hanno concluso.





