Adm ai concessionari: solo un sito autorizzato, ok a sottodomini per i verticali di gioco

Il 18 dicembre 2025 una riunione tra Agenzia delle dogane e dei monopoli e i concessionari di gioco a distanza ha chiarito definitivamente il no alle skin e la disciplina dei domini e sottodomini di iGaming.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ribadito l’assoluto divieto delle skin nel riordino del gioco online con l’obbligo di realizzazione e gestione di un solo sito internet dal quale offrire gioco. Tuttavia, dopo le verifiche col partner tecnico Sogei, Adm ha comunicato ai concessionari la possibilità di registrare nei server Dns “sottodomini che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario a condizione che, in occasione delle verifiche di conformità svolte dagli Organismi di Verifica, propedeutiche al rilascio della certificazione del “Sistema del concessionario”, siano esplicitamente indicati i nomi dei sottodomini utilizzati per la raccolta del gioco e che vi sia, al massimo, un singolo sottodominio per ogni tipologia di gioco”.

Tutto questo è stato chiarito in una riunione effettuata il 18 dicembre 2025 tra Adm e concessionari e di cui i Monopoli hanno relazionato oggi. Niente skin ma solo sottodomini che dovranno reindirizzare all’unico sito autorizzato nella concessione ottenuta per la raccolta dei giochi pubblici a distanza ex articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Questi i sottodomini concessi solo per queste tipologie di gioco specificate da Adm stessa:

a) Scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi;
b) Concorsi pronostici sportivi,
c) Scommesse a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori,
d) Scommesse a quota fissa su simulazione di eventi;
e) Scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative alle corse dei cavalli e concorsi pronostici ippici;
f) Giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
g) Bingo a distanza.

Adm specifica anche che saranno “consentiti i sottodomini utilizzati per il login dei giocatori o quelli aventi funzioni meramente informativi e, quindi, senza alcuna possibilità di raccolta gioco, anche attraverso semplici link al sito di raccolta. Si comunica, inoltre, che tutti gli ulteriori quesiti pervenuti e a cui l’Ufficio ha fornito risposta in sede di riunione sono resi disponibili in Area riservata.”

L’oggetto della riunione, c’è solo un sito di gioco

Nella riunione del 18 si è definitivamente chiarito qualcosa che era già scritto in maniera piuttosto chiara nel riordino. La norma stabiliva l’obbligo, per i soggetti aggiudicatari della concessione, di “…attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia”, nonché le specifiche contenute nelle Regole Amministrative e nelle Regole Tecniche, ove è precisato, al punto 6) Cap. 1.1 (Parte Prima), che il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire “la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.

L’Agenzia ha, pertanto, espressamente sancito l’obbligo di accesso al sito internet solo ed esclusivamente attraverso l’unico dominio internet registrato dal concessionario, fornendo, con comunicazione del 25 novembre 2025, dettagliate indicazioni in merito, partendo dalla ratio della norma, introdotta dal legislatore per impedire le c.d. skin e il proliferare indiscriminato di siti secondari collegati al concessionario o, come avvenuto nel passato, affidati a soggetti terzi.

Presupposto fondamentale della norma, quindi, è l’assoluta e indefettibile unicità del sito internet di raccolta del gioco collegato al concessionario e il divieto assoluto di ulteriori domini di secondo livello a questo riconducibili.

Nelle Regole tecniche ed Amministrative tale univocità è dettagliata prescrivendo espressamente l’obbligo di realizzazione e gestione di UN SOLO sito internet, cui si accede tramite UN SOLO dominio internet. Tale univocità, si ritiene, sia garantita al meglio attraverso lo sviluppo del sito internet con il c.d. sistema a “sottocartelle”, in quanto il sistema a “sottodomini” si presterebbe, a parere dell’Agenzia, ad eludere l’obbligo di univocità così chiaramente voluto dal legislatore.

Le verifiche con Sogei e il no alle skin

L’Ufficio ha, pertanto, condotto un approfondimento con il partner tecnologico Sogei Spa e sono stati analizzati i numerosi documenti tecnici trasmessi dai concessionari interessati da cui è emerso che non vi è certezza tecnico/informatica sul fatto che la diversa architettura del sito internet (organizzato per sottodomini e non per sottocartelle) favorisca l’elusione della norma e la creazione di siti internet secondari.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ribadito l’assoluto divieto delle skin nel riordino del gioco online con l’obbligo di realizzazione e gestione di un solo sito internet dal quale offrire gioco. Tuttavia, dopo le verifiche col partner tecnico Sogei, Adm ha comunicato ai concessionari la possibilità di registrare nei server Dns “sottodomini che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario a condizione che, in occasione delle verifiche di conformità svolte dagli Organismi di Verifica, propedeutiche al rilascio della certificazione del “Sistema del concessionario”, siano esplicitamente indicati i nomi dei sottodomini utilizzati per la raccolta del gioco e che vi sia, al massimo, un singolo sottodominio per ogni tipologia di gioco”.

Per tale motivo, nel ribadire l’assoluto divieto di apertura e gestione di siti internet per la raccolta del gioco ulteriori, rispetto all’unico sito internet comunicato a questo Ufficio, attraverso il quale esercitare la concessione, si comunica che codesti concessionari potranno registrare nei server DNS sottodomini che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario a condizione che, in occasione delle verifiche di conformità svolte dagli Organismi di Verifica, propedeutiche al rilascio della certificazione del “Sistema del concessionario”, siano esplicitamente indicati i nomi dei sottodomini utilizzati per la raccolta del gioco e che vi sia, al massimo, un singolo sottodominio per ogni tipologia di gioco.

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