Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell’ippodromo di Albenga che contestava i calendari delle corse 2020 e 2021 sulla distribuzione di corse e sovvenzioni.
Si chiude con il respingimento del ricorso dell’Ippodromo dei Fiori di Albenga, in provincia di Savona, la vicenda dei calendari nazionali delle corse ippiche riferite all’anno 2020 e 2021 per la distribuzione delle sovvenzioni per le società di corse.
A novembre 2025 si era già verificato l’accoglimento di parte del ricorso presentato da Snaitech con il sostegno proprio dell’ippodromo ligure, annullando il decreto del Masaf del 23 febbraio 2024. Per gli altri anni e per la distribuzione delle sovvenzioni e delle corse contestata dall’ippodromo di Albenga, i giudici hanno respinto il ricorso.
Nel ricorso vinto da Snai il Tar ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo tempestivo il ricorso poiché la lesione si sarebbe verificata solo con il decreto del febbraio 2024, e ha riconosciuto la possibilità di sindacare l’azione amministrativa sul piano della logicità. Il Collegio ha rilevato che l’inclusione dei dati del 2022 costituisce una scelta contraddittoria rispetto ai criteri applicati per l’anno precedente, quando lo stesso Ministero aveva escluso tale annualità poiché ancora influenzata dagli effetti della pandemia. Tale mutamento è stato ritenuto privo di un’adeguata motivazione rafforzata, a fronte di un quadro fattuale immutato.
L’ippodromo dei Fiori ha contestato il calendario nazionale per il periodo 25 maggio – 31 luglio 2020 e per il 1 luglio – 31 dicembre 2021 nella parte in cui assegna un numero inferiore di giornate di corsa alla ricorrente e non assegna alcun Gran premio rispetto ad altri ippodromi nel medesimo settore geografico.
Più nello specifico:
* la ricorrente contesta l’attribuzione del numero delle giornate di corse in ragione del cd. criterio della storicità, ovvero “del numero delle giornate assegnate nel quadriennio 2016-2019” (criterio imposto dal Decreto del Capo Dipartimento n. 90300/2019 e gravato nel ricorso n. 6714/2020) che non troverebbe appiglio normativo e finirebbe per consolidare arbitrariamente la condizione di svantaggio della ricorrente e una sorta di “rendita di posizione” degli altri ippodromi;
* in virtù dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.M. 4701 del 6.5.2020, recante “principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute”, il numero di corse assegnate influisce sull’ammontare delle sovvenzioni che ciascun ippodromo avrà diritto a percepire per l’anno in corso, quindi il decreto impugnato pregiudicherebbe gravemente la ricorrente dal punto di vista economico;
* quanto all’organizzazione dei Gran Premi, anche per essi il Decreto Dipartimentale n. 90300 del 24 dicembre 2019 prevedeva tra i vari criteri quello, illegittimo, della storicità, ed a fronte di apposita istanza presentata dalla ricorrente in data 29 giugno 2020 di assegnazione di 3 gran premi, il Ministero è rimasto sinora silente, implicitamente respingendo la richiesta.
Secondo il Tar Lazio il ricorso è infondato per una serie di ragioni.
In primis “il criterio di storicità, già presente in atti programmatori precedenti (tra cui il D.M. 681/16, abrogato e poi reintrodotto nel 2019) doveva ritenersi consolidato sia per la fissazione del numero delle giornate di corse che per i gran premi. Sul punto rileva la pronuncia di questo T.A.R. n. 79 del 2020, che decidendo sull’impugnativa del medesimo criterio di storicità in riferimento ai Gran Premi, ha dato atto che tale criterio, allora abrogato, avrebbe potuto essere reinserito da normativa successiva, e così in effetti è avvenuto. Peraltro tale criterio non dovrebbe ritenersi neppure illogico quanto alla determinazione delle sovvenzioni spettanti alle società perché “diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV quater, 17 luglio 2025 n. 14157)”.
Altrettanto infondata “la censura relativa al mancato assolvimento da parte del Ministero dell’obbligo motivazionale che sarebbe in generale richiesto anche per un atto programmatorio: il calendario nazionale delle corse, in quanto atto generale, è esente, almeno in via ordinaria, dall’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1111), avendo chiarito la giurisprudenza che la motivazione di un atto siffatto è dovuta soltanto ove vi siano posizioni consolidate in quanto fondate su manifestazioni di volontà specifiche dell’Amministrazione a favore di singoli ovvero su pronunce giurisdizionali (Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1784); situazioni queste di natura evidentemente del tutto diversa da quella vantata dalla ricorrente”.
Secondo i giudici “il Ministero non era onerato di fornire motivazioni ulteriori allorchè stabiliva di determinare il numero delle giornate di corse e dei gran premi da disputarsi sulla base del criterio di storicità. Resta ferma per il futuro – una volta che saranno stabiliti per le annualità successive differenti criteri programmatori – la facoltà del Ministero di valorizzare ulteriori aspetti e quantificare secondo variabili diverse le giornate di corse e i gran premi”.
Sul tema delle sovvenzioni “è l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 4701 del 6 maggio 2020 (che ha abrogato il precedente D.M. 10 marzo 2020, n. 2584 riproponendone il contenuto) a dettare i relativi criteri, che sono molteplici e riguardano: la gestione degli impianti (tra cui la superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione, piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo); il miglioramento degli impianti ( ovvero gli investimenti previsti e in essere volti all’ammodernamento e all’adeguamento delle strutture dell’ippodromo); l’organizzazione delle corse (considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete)”.





