Tar Lombardia: il distanziometro non si applica alle sale scommesse se non hanno Awp e Vlt

Una sentenza del Tar Lombardia ha annullato un provvedimento del Comune di Baranzate alle porte di Milano: se una sala scommesse non ha slot e Vlt non deve rispondere alle distanze minime dai luoghi sensibili.

Sentenza che è destinata a far discutere quella del Tar Lombardia sezione quinta di Milano. Nell’analisi di un ricorso presentato da un operatore di gioco contro il Comune di Baranzate per aver chiuso un punto scommesse secondo una violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili in un passaggio scrive: “L’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.

Secondo il Tar Lombardia il ricorso deve essere accolto, “con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato”.

Ecco il fatto: La società Smile S.n.c., titolare di un bar nel Comune di Baranzate, ha ottenuto l’autorizzazione ex art. 88 TULPS prot. 111406 del 4 marzo 2024, per gestire, all’interno del suddetto locale, un “Corner” per la raccolta delle scommesse sportive.

Inoltrava quindi richiesta in data 12.03.2024 al SUAP del Comune di Baranzate per lo svolgimento dell’attività accessoria di “Corner scommesse” all’interno dell’indicato locale di somministrazione. Il Comune, con provvedimento del 28.03.2024 respingeva l’istanza, richiamando la legge Regionale delle Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013, in tema di “nuove installazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” e l’art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole, secondo cui “Il gruppo funzionale Gf 4b.4 (Sale per scommesse e gioco d’azzardo lecito) è consentito esclusivamente nelle Aree D1 e D3 situate a nord del tracciato autostradale Rho-Monza (A52) e a ovest della strada Varesina (SP 223) previa esposizione delle regole generali che sovrintendono l’esercizio delle sale giochi (autorizzazioni, distanze e simili)”.

Precisa altresì il Comune che “l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede non è consentito a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento del prescritto titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente” e nel caso in esame “ad una distanza inferiore di 500 metri è collocata la scuola materna Sacro Cuore in Via Conciliazione al civico 2”.

Questi i profili di illegittimità: Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione della legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 e dell’allegato 2 delle norme tecniche del PGT del Comune di Baranzate: “il corner scommesse” non è riconducibile alle forme di gioco (apparecchi o sistemi di gioco VLT) per le quali la legge Regionale ha imposto il rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili. La medesima conclusione per la disciplina urbanistico-edilizia vigente, che si riferisce solo alle sale “dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT”.

Il Tar analizza che l’attività di gestione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, comunemente note come scommesse è autorizzata ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. “esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.”.
Tale attività si distingue dalle attività di gestione dei giochi pubblici mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., comunemente note con il nome di slot machine, di tipo AWP o VLT.

La disposizione regionale è quindi precisa nel riferimento alla “nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931”, non alla differente attività di raccolta delle scommesse, per cui l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è letteralmente applicabile unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia AWP (lett. a) e VLT (lett. b).

Al contrario, anche recentemente è stato diversamente sostenuto, con argomentazioni che al Collegio appaiono più persuasive, che la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse al fine di prevenire la ludopatia. Tuttavia, poiché tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/raccolta scommesse su eventi futuri), esiste una certa differenza di base, la scelta di prevedere i limiti distanziometrici solo per le sale giochi, e non anche per le sale scommesse, è legittima, non travalicando in maniera apprezzabile i limiti della discrezionalità legislativa ( Consiglio Stato sez. VI n. 791 del 25.1.2024 e sez. IV n. 2957 del 16.6.2017).

Secondo questa interpretazione, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica.

 

 

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