Tar Lazio, improcedibile il ricorso di un sito di gioco oscurato

Il Tribunale amministrativo regionale  del Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da una società di gioco che ha visto il suo sito finire nell’elenco di quelli inibiti alla raccolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La sezione seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di una società che aveva visto finire il proprio sito di gioco tra quelli inibiti dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il portale di iGaming che il Tar Lazio ha a sua volta “oscurato” utilizzando un omissis, aveva presentato ricorso contro Adm e il Ministero dell’economia e delle finanze per chiedere l’annullamento del provvedimento di oscuramento previa sospensione cautelare. Oltre che di ogni altro atto e provvedimento connesso o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto. Adm aveva anche chiesto un risarcimento del danno con riserva di quantificazione e dimostrazione in corso di causa.

Tutte le richieste dei ricorrenti non sono state dichiarate procedibili dal Tar regionale con l’avvocatura dello Stato che si era costituita in giudizio per Adm e per il Mef.

Questo il cuore della sentenza che verrà eseguita dall’autorità amministrativa: “Rilevato che, in ultimo, a seguito delle interlocuzioni intervenute fra le parti in esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 ed all’avvenuto deposito del provvedimento prot.n.822318 del 15.12.2025, con dichiarazione resa nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, come constatato a verbale in atti, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, occorre prendere atto della suddetta dichiarazione di carenza di interesse alla prosecuzione del gravame e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria, anche ai sensi dell’art.60 cpa (giusta segnalazione del Collegio alle parti);
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, in ragione del concorde assenso palesato dalle difese delle parti nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025.”

La sezione seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di una società che aveva visto finire il proprio sito di gioco tra quelli inibiti dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il portale di iGaming che il Tar Lazio ha a sua volta “oscurato” utilizzando un omissis, aveva presentato ricorso contro Adm e il Ministero dell’economia e delle finanze per chiedere l’annullamento del provvedimento di oscuramento previa sospensione cautelare. Oltre che di ogni altro atto e provvedimento connesso o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto. Adm aveva anche chiesto un risarcimento del danno con riserva di quantificazione e dimostrazione in corso di causa.

Tutte le richieste dei ricorrenti non sono state dichiarate procedibili dal Tar regionale con l’avvocatura dello Stato che si era costituita in giudizio per Adm e per il Mef.

Questo il cuore della sentenza che verrà eseguita dall’autorità amministrativa: “Rilevato che, in ultimo, a seguito delle interlocuzioni intervenute fra le parti in esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 ed all’avvenuto deposito del provvedimento prot.n.822318 del 15.12.2025, con dichiarazione resa nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, come constatato a verbale in atti, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, occorre prendere atto della suddetta dichiarazione di carenza di interesse alla prosecuzione del gravame e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria, anche ai sensi dell’art.60 cpa (giusta segnalazione del Collegio alle parti);
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, in ragione del concorde assenso palesato dalle difese delle parti nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025.”