Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza in attesa dei provvedimenti specifici di Adm.
In Gazzetta Ufficiale, sabato 27 dicembre, il “Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza” fissato dal decreto del 14 novembre 2025, n. 197. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata già per l’11 gennaio del 2026.
Ma di cosa si tratta e cosa cambia?
Il quadro generale
Nell’ambito delle riforma fiscale generale del gioco pubblico e dello Stato arriva anche una nuova legge quadro sia per le lotterie istantanee fisiche che per quelle a distanza. Le regole operative di dettaglio saranno definite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tra i punti, figurano le misure di tutela del consumatore, il rafforzamento degli strumenti di prevenzione del gioco patologico e il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il testo tiene conto inoltre delle regole sul pay-out, delle limitazioni alla pubblicità dei giochi con vincita in denaro e dell’obbligo di avvertenze sui rischi del gioco da riportare sui tagliandi dei Gratta e Vinci.
Le misure
All’articolo 5 si parla di “Massa premi e pay out” e si definisce “il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente”. Le modalità specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l’impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo. L’importo dei singoli premi può essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.
All’articolo 8 si fissa il prezzo delle giocate che può essere stabilito in un “importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00”.
L’articolo 14 fissa anche l’adeguamento delle lotterie esistenti. “Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento”. E inoltre “decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti già commercializzati o in presenza dei criteri di cui all’articolo 11, comma 4, il concessionario adegua le lotterie già indette, nonché i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento”.





