Dopo le sentenze i Consiglio di Stato e Tar Lazio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fissato il canone mensile dovuto dai concessionari del Bingo in una determinazione direttoriale.
“La misura del canone dovuto dai concessionari individuati nel precedente articolo è provvisoriamente stabilita nella misura di 2.800,00 euro mensili per il periodo 1.01.2025- 31.12.2026”. E all’articolo 3.1 “la presente determinazione ha efficacia solo in via temporanea e provvisoria, in quanto tiene luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo”.
Si tratta di una misura determinata provvisoriamente “nelle more del completamento della richiesta attività istruttoria e dei chiarimenti che verranno forniti dal Consiglio di Stato in sede di ricorso“, ha sottolineato Adm.
Tuttavia l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilasciato una determinazione direttoriale a firma del direttore giochi Mario Lollobrigida, per riequilibrare le misure nel settore del Bingo. Molte società avevano presentato ricorso al Tar Lazio. A loro volta i giudici avevano accolto le posizioni dei legali con una serie di sentenze pubblicate il 26 novembre e il 2 dicembre. Pronunce che facevano seguito alle decisioni del Consiglio di Stato del 6 ottobre scorso e che bocciavano la proroga onerosa in un canone annuale di 108.000 euro.
Sostanzialmente Adm recepisce le posizioni del ricorso in cui i giudici erano d’accordo con l’incompatibilità con la legge eurounitaria dei canoni “della legge statale che, in ultimo (rif. .1, co.96, lett. a L.n.207/2024), ha disposto, per il periodo 1.1.2025-31.12.2026, l’ennesima proroga delle concessioni rilasciate dall’Agenzia per il gioco del Bingo, fatto salvo un ulteriore incremento del canone, asceso ad annuali 108.000,00 euro (a fronte dell’iniziale importo di euro 2.800,00 mensili, pari dunque ad euro 33.600,00, fissato dall’art. 1, comma 636, L. n. 147/2013)”.
Queste le considerazioni che precedono la determina: “È ragionevole determinare provvisoriamente nelle more del completamento della richiesta attività istruttoria e dei chiarimenti che verranno forniti dal Consiglio di Stato in sede di ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a, l’importo minimo dell’indennità di occupazione mensile dovuta dagli esercenti del gioco del Bingo, dei concessionari che hanno proposto il ricorso NRG 1315/2025 innanzi al TAR Lazio, per il periodo 1.01.2025-31.12.2026, nella misura di 2.800,00 euro, sulla base delle seguenti considerazioni:
– è l’importo mensile stabilito come canone concessorio dall’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto il principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, e che è stato puntualmente versato dai concessionari del Bingo;
– è l’importo corrispondente alla misura del canone mensile che i giudici amministrativi hanno nel tempo riconosciuto come soddisfacente la generalità delle istanze cautelari dei concessionari
– riottosi ad accettare l’imposizione di un canone di proroga di importo superiore a quello stabilito nella legge finanziaria per il 2014 – sotto il profilo del periculum in mora, determinandolo anche sulla base dei fatturati nel tempo realizzati dagli stessi concessionari”.





