Cds conferma il diniego di apertura di una sala Vlt e scommesse: ‘Troppo vicina a un ambulatorio’

Confermato dal Consiglio di Stato il divieto di rilascio delle licenze ex art.88 Tulps per l’apertura di una sala scommesse e Vlt in Veneto a causa delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società del settore del gioco pubblico contro una sentenza del Tar Veneto che aveva confermato il divieto di apertura di una sala scommesse e VLT. Il motivo era la vicinanza ad una struttura sensibile, in questo caso una struttura ambulatoriale. È successo a Colognola ai Colli, in provincia di Verona. La società di gioco non aveva ottenuto le licenze ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’attivazione di un punto di raccolta scommesse e per l’installazione di Video Lottery Terminal (VLT) in un locale.

La sezione terza del Cds ha pubblicato ieri l’ordinanza sul ricorso n. 8217/2025 promosso dal ricorrente per ottenere la riforma della sentenza del TAR Veneto che aveva confermato il diniego delle licenze. Nel giudizio si sono costituiti la Questura di Verona, il Ministero dell’Interno e l’Unione di Comuni Verona Est, mentre il Comune di Colognola ai Colli e una società proprietaria di un poliambulatorio vicino ai locali interessati non hanno preso parte alla fase processuale.

L’appello ha contestato la sentenza semplificata n. 1598/2025 del TAR Veneto e gli atti amministrativi presupposti, tra cui il provvedimento di rigetto delle istanze, il preavviso di diniego del 10 aprile 2025 e diverse comunicazioni istruttorie trasmesse dalla Questura e dall’Unione dei Comuni Verona Est. Nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Collegio ha esaminato la richiesta cautelare di sospensione della sentenza impugnata. L’ordinanza richiama l’articolo 7, comma 2, lettera f), della legge regionale Veneto n. 38/1998, che include le “strutture ambulatoriali” tra le strutture sensibili rilevanti per il rispetto delle distanze minime previste per l’autorizzazione dei centri scommesse ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato la mancanza del periculum in mora, sottolineando che la società ricorrente risulta già titolare di altri due centri scommesse attivi. Alla luce di tali elementi, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.