Adm: ’No a sottodomini, un unico sito di gioco di primo livello gestito dal concessionario’

Una circolare inviata ai concessionari aderenti al riordino di gioco online ha chiarito definitivamente come dovrà essere gestito l’unico sito internet di primo livello, no a sottodomini e reindirizzamenti da soggetti terzi.

“Non è possibile registrare nei server Dns sottodomini (domini di terzo, quarto livello etc…) che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario.” L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una circolare emessa nelle scorse ore, ha chiarito alcuni aspetti molto importanti per il futuro dell’igaming in Italia.

Il tema, caro a tutti i concessionari che hanno ricevuto la missiva da piazza Mastai, mette la parola fine a qualsiasi possibilità di aprire landing page rimanendo ormai chiaro ed evidente il divieto di aprire skin e altri siti. Tutto dovrà rifarsi unicamente al sito del concessionario e all’unico e solo indirizzo di primo livello scritto nel canone di concessione.

Questa la specifica: “Attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia”.

Al punto 1 è specificato che il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire “la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.

Prendendo ad esempio l’indirizzo web di una concessionaria che chiameremo per comodità “Alfa” e che ha registrato il sito autorizzato www.alfa.it, queste sono le possibili declinazioni:

www.sport.alfa.it
www.calcio.sport.alfa.it
www.contogioco.sport.alfa.it

Definita la fase transitoria Adm ha tenuto a specificare anche che “eventuali re-indirizzamenti per tutti gli ulteriori siti attualmente esistenti e riconducibili al concessionario. Ad esempio, è vietato che digitando il sito www.beta.it il giocatore sia re-indirizzato al sito autorizzato www.alfa.it.”

L’Agenzia ricorda anche le sanzioni: “l’atto di convenzione di concessione in vigore prevede che per il per il mancato rispetto dell’impegno di cui all’articolo 15, comma 4, lettere a., b., c., è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00), ad euro 100.000,00 (centomila/00).”